Art. 6 Case della semiautonomia 1. Le case di semiautonomia di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), sono strutture di ospitalita' temporanea, di secondo livello, per le donne vittime di violenza e i loro figli minori, che: a) non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza; b) necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza; c) non hanno raggiunto al momento della dimissione dai centri antiviolenza la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici. 2. Il trasferimento nelle case di semiautonomia avviene per il tramite dei centri antiviolenza di cui all'art. 5, in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio. 3. La permanenza presso le case di semiautonomia richiede una compartecipazione delle donne alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo.