Art. 7 Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne 1. La Giunta regionale, in coerenza con le previsioni del «Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking» e nel rispetto della programmazione socio economica regionale, adotta, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle proposte della cabina di regia e dei dati forniti dall'Osservatorio regionale di cui all'art. 8, il piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne, di seguito denominato piano. 2. Il piano e' un provvedimento generale attuativo di durata triennale con il quale la Giunta regionale: a) fissa gli obiettivi da perseguire in relazione agli stati di bisogno e ai fattori di rischio derivanti dalla violenza sulle donne da contrastare; b) stabilisce i criteri per il coordinamento e l'integrazione degli interventi di settore che hanno ricadute sul fenomeno della violenza, sulle azioni di sostegno delle vittime e dei loro percorsi di autonomia, con particolare riguardo alla promozione dell'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie con le politiche culturali e familiari, dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa e della tutela della sicurezza; c) stabilisce i criteri per la sperimentazione di interventi e servizi volti a rispondere a nuovi bisogni derivanti dalla violenza di genere ed a introdurre eventuali modelli gestionali innovativi; d) individua gli interventi di cui all'art. 2 da realizzare nel triennio e stabilisce l'ammontare delle risorse e la loro distribuzione tra gli interventi ed i servizi individuati.