Art. 8 Osservatorio regionale sulle pari opportunita' e la violenza sulle donne 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, presso l'assessorato regionale competente in materia di pari opportunita', l'Osservatorio regionale sulle pari opportunita' e la violenza sulle donne, di seguito denominato Osservatorio. 2 All'Osservatorio e' garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente. 3. L'Osservatorio e' composto, in particolare, dai seguenti soggetti: a) assessore regionale competente in materia di pari opportunita', o suo delegato, con funzioni di presidente; b) presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di pari opportunita' o suo delegato; c) tre rappresentanti delle associazioni operanti nel settore presenti sul territorio regionale; d) tre rappresentanti delle confederazioni dei datori di lavoro; e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; f) consigliere di parita' regionale; g) presidente della Consulta femminile regionale per le pari opportunita' di cui all'art. 73 dello Statuto. 4. La composizione dell'Osservatorio puo' essere modificata con deliberazione della Giunta regionale che individua anche le modalita' di designazione, revoca e sostituzione dei membri, sentita la commissione consiliare competente. 5. I componenti dell'Osservatorio restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La partecipazione all'Osservatorio e' a titolo gratuito. 6. Le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio e il programma annuale delle attivita' sono disciplinate con apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.