Art. 9 Compiti e funzioni dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio in particolare: a) provvede alla rilevazione, all'analisi, anche comparativa, e al monitoraggio dei dati inerenti lo stato di applicazione delle politiche di pari opportunita', la violenza sulle donne e assistita, gli interventi di contrasto alle stesse negli Stati membri dell'Unione europea, su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alla regione; b) svolge indagini, studi, ricerche e attiva collaborazioni in materia di politiche di pari opportunita' e di contrasto alla violenza sulle donne, anche in relazione ai dati ed alle analisi di cui alla lettera a); c) elabora proposte e progetti per l'effettiva realizzazione del principio di pari opportunita'; d) promuove e diffonde la cultura delle pari opportunita', del rispetto, della liberta' e della dignita' della donna, anche attraverso l'attivita' di informazione socioeconomica e l'organizzazione di seminari e convegni di studio; e) svolge attivita' di monitoraggio degli effetti delle politiche intraprese, anche nel mondo del lavoro, valutando l'efficacia degli interventi regionali. 2. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, l'Osservatorio puo' avvalersi anche del supporto tecnico scientifico degli enti di ricerca e delle universita'.