Art. 10 
 
                            Consultazione 
 
  1. Contestualmente alla comunicazione o,  comunque,  immediatamente
dopo la scadenza del termine di cui al precedente articolo  9,  comma
7, l'autorita' procedente cura la pubblicazione di  un  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. L'avviso deve  contenere:
il titolo della proposta di piano  o  di  programma,  il  proponente,
l'autorita' procedente, l'indicazione  delle  sedi  ove  puo'  essere
presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle
sedi dove si puo' consultare la sintesi non tecnica. 
  2.  L'autorita'  competente  e  l'autorita'   procedente   mettono,
altresi',  a  disposizione  del  pubblico  la  proposta  di  piano  o
programma ed il rapporto ambientale mediante  il  deposito  presso  i
propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. 
  3.  Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   pubblicazione
dell'avviso di cui al punto 1, chiunque puo' prendere  visione  della
proposta di piano o programma e del relativo  rapporto  ambientale  e
presentare proprie osservazioni  in  forma  scritta,  anche  fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
  4. In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione,
le procedure di pubblicita', deposito  e  partecipazione  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3, sono coordinate con gli articoli 7 e 8, commi 3 e  4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e con le  disposizioni  del  Titolo
III della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. 
  5. In ordine ai piani e ai programmi di natura urbanistica, e  loro
varianti, le procedure di pubblicita', deposito, e partecipazione  di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono  avviate  contestualmente  all'adozione
dei piani e dei programmi da parte dell'organo competente.