Art. 10 Consultazione 1. Contestualmente alla comunicazione o, comunque, immediatamente dopo la scadenza del termine di cui al precedente articolo 9, comma 7, l'autorita' procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo' essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si puo' consultare la sintesi non tecnica. 2. L'autorita' competente e l'autorita' procedente mettono, altresi', a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al punto 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 4. In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione, le procedure di pubblicita', deposito e partecipazione di cui ai commi 1, 2 e 3, sono coordinate con gli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e con le disposizioni del Titolo III della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. 5. In ordine ai piani e ai programmi di natura urbanistica, e loro varianti, le procedure di pubblicita', deposito, e partecipazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono avviate contestualmente all'adozione dei piani e dei programmi da parte dell'organo competente.