Art. 14 Monitoraggio 1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' prefissati, cosi' da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio e' effettuato dall'autorita' procedente in collaborazione con l'autorita' competente anche con il supporto degli enti e degli organismi pubblici competenti per le rilevazioni ambientali. 2. Il piano o programma individua le responsabilita' e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. 3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorita' competente, dell'autorita' procedente e degli enti e degli organismi pubblici competenti per le rilevazioni ambientali. 4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.