Art. 14 
 
                            Monitoraggio 
 
  1.  Il   monitoraggio   assicura   il   controllo   sugli   impatti
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei
programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli  obiettivi
di sostenibilita' prefissati, cosi'  da  individuare  tempestivamente
gli impatti negativi imprevisti e di  adottare  le  opportune  misure
correttive. Il monitoraggio e' effettuato  dall'autorita'  procedente
in collaborazione con l'autorita' competente anche  con  il  supporto
degli enti e degli organismi pubblici competenti per  le  rilevazioni
ambientali. 
  2.  Il  piano  o  programma  individua  le  responsabilita'  e   la
sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e  gestione
del monitoraggio. 
  3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e
delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del  comma  1  e'
data adeguata  informazione  attraverso  i  siti  web  dell'autorita'
competente, dell'autorita' procedente e degli enti e degli  organismi
pubblici competenti per le rilevazioni ambientali. 
  4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono  tenute
in conto nel caso di eventuali  modifiche  al  piano  o  programma  e
comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di
pianificazione o programmazione.