Art. 2 
 
           Ambito della valutazione ambientale strategica 
                   (art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006) 
 
  1.  La  valutazione  ambientale  strategica  riguarda  i  piani   o
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale: 
    a) che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della
qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  dei
rifiuti e delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della
pianificazione territoriale o della destinazione  dei  suoli,  e  che
definiscono   il   quadro   di   riferimento   per    l'approvazione,
l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e  IV  del
decreto legislativo n. 152/2006; 
    b) per i quali, in considerazione  dei  possibili  impatti  sulle
finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione
speciale per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e  quelli
classificati come siti di importanza comunitaria  per  la  protezione
degli habitat naturali e della flora  e  della  fauna  selvatica,  si
ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo
5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 
  2. Per i piani o  programmi  di  cui  al  precedente  comma  1  che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche
minori dei  piani  o  programmi  di  cui  al  medesimo  comma  1,  la
valutazione ambientale e' necessaria qualora  l'autorita'  competente
valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo  le
disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, tenuto anche conto  del  diverso  livello  di  sensibilita'
ambientale dell'area oggetto d'intervento. 
  3.  Sono  altresi'   sottoposti   a   VAS,   previa   verifica   di
assoggettabilita'  dell'autorita'  competente,  sentita   l'autorita'
procedente, i piani o programmi diversi da quelli di cui al  comma  1
che producono impatti significativi sull'ambiente.