Art. 2
Ambito della valutazione ambientale strategica
(art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006)
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani o
programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della
qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei
rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del
decreto legislativo n. 152/2006;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle
finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli
classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione
degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si
ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo
5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
2. Per i piani o programmi di cui al precedente comma 1 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche
minori dei piani o programmi di cui al medesimo comma 1, la
valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorita' competente
valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.
152/2006, tenuto anche conto del diverso livello di sensibilita'
ambientale dell'area oggetto d'intervento.
3. Sono altresi' sottoposti a VAS, previa verifica di
assoggettabilita' dell'autorita' competente, sentita l'autorita'
procedente, i piani o programmi diversi da quelli di cui al comma 1
che producono impatti significativi sull'ambiente.