Art. 2 Ambito della valutazione ambientale strategica (art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006) 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto legislativo n. 152/2006; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 2. Per i piani o programmi di cui al precedente comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani o programmi di cui al medesimo comma 1, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorita' competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/2006, tenuto anche conto del diverso livello di sensibilita' ambientale dell'area oggetto d'intervento. 3. Sono altresi' sottoposti a VAS, previa verifica di assoggettabilita' dell'autorita' competente, sentita l'autorita' procedente, i piani o programmi diversi da quelli di cui al comma 1 che producono impatti significativi sull'ambiente.