Art. 7
La valutazione ambientale strategica
Modalita' di svolgimento (art. 11, D.lgs. n. 152/2006)
1. La valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita'
procedente contestualmente al processo di formazione del piano o
programma e comprende:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita'
limitatamente ai piani e ai programmi di cui al precedente articolo
2, commi 2 e 3;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle
consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorita' competente, al fine di promuovere l'integrazione
degli obiettivi di sostenibilita' ambientale nelle politiche
settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi
ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilita' delle
proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale
strategica nei casi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3;
b) collabora con l'autorita' proponente al fine di definire le
forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonche'
l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalita'
di monitoraggio di cui al successivo articolo 14;
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e dei
pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio
parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto
ambientale nonche' sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con
riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.
3. La fase di valutazione e' effettuata anteriormente
all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della
relativa procedura amministrativa, e comunque durante la fase di
predisposizione dello stesso. Essa e' preordinata a garantire che gli
impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di
detti piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione.
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo
conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare
duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani o programmi a cui si applicano le
disposizioni del presente regolamento parte integrante del
procedimento di adozione ed approvazione.
6. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la
previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono
annullabili per violazione di legge.