Art. 7 
 
                La valutazione ambientale strategica 
       Modalita' di svolgimento (art. 11, D.lgs. n. 152/2006) 
 
  1. La valutazione ambientale strategica e'  avviata  dall'autorita'
procedente contestualmente al processo  di  formazione  del  piano  o
programma e comprende: 
    a)  lo  svolgimento  di   una   verifica   di   assoggettabilita'
limitatamente ai piani e ai programmi di cui al  precedente  articolo
2, commi 2 e 3; 
    b) l'elaborazione del rapporto ambientale; 
    c) lo svolgimento di consultazioni; 
    d) la valutazione del  rapporto  ambientale  e  gli  esiti  delle
consultazioni; 
    e) la decisione; 
    f) l'informazione sulla decisione; 
    g) il monitoraggio. 
  2. L'autorita' competente, al  fine  di  promuovere  l'integrazione
degli  obiettivi  di  sostenibilita'   ambientale   nelle   politiche
settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei  programmi
ambientali, nazionali ed europei: 
    a)  esprime  il  proprio  parere   sull'assoggettabilita'   delle
proposte  di  piano  o  di  programma  alla  valutazione   ambientale
strategica nei casi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3; 
    b) collabora con l'autorita' proponente al fine  di  definire  le
forme  ed  i   soggetti   della   consultazione   pubblica,   nonche'
l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le  modalita'
di monitoraggio di cui al successivo articolo 14; 
    c) esprime, tenendo conto  della  consultazione  pubblica  e  dei
pareri dei soggetti competenti  in  materia  ambientale,  un  proprio
parere motivato sulla proposta di piano o programma  e  sul  rapporto
ambientale nonche' sull'adeguatezza del piano di monitoraggio  e  con
riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie. 
  3.   La   fase   di   valutazione   e'   effettuata   anteriormente
all'approvazione del piano o del programma,  ovvero  all'avvio  della
relativa procedura amministrativa, e  comunque  durante  la  fase  di
predisposizione dello stesso. Essa e' preordinata a garantire che gli
impatti  significativi  sull'ambiente  derivanti  dall'attuazione  di
detti piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro
elaborazione e prima della loro approvazione. 
  4. La VAS viene effettuata ai vari  livelli  istituzionali  tenendo
conto dell'esigenza  di  razionalizzare  i  procedimenti  ed  evitare
duplicazioni nelle valutazioni. 
  5. La VAS costituisce per i piani o programmi a cui si applicano le
disposizioni  del   presente   regolamento   parte   integrante   del
procedimento di adozione ed approvazione. 
  6. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la
previa  valutazione  ambientale  strategica,  ove  prescritta,   sono
annullabili per violazione di legge.