(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 30 settembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma settimo, e l'art. 122, comma primo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera f), l'art. 6, comma 1, e l'art. 31 comma 1, dello Statuto; Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione); Visto il parere negativo della Commissione regionale per le pari opportunita' espresso nella seduta del 29 luglio 2014; Considerato quanto segue: 1. Con la presente legge, ai sensi dell'art. 122, comma primo, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, e in attuazione degli articoli 6 e 31 dello Statuto, la Regione Toscana esercita la propria potesta' legislativa in materia elettorale disciplinando il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale; 2. In seguito all'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) la Regione Toscana e' stata la prima regione italiana a statuto ordinario a dotarsi, gia' nel 2004, di una autonoma legislazione organica in materia elettorale: prima disciplinando il sistema di elezione con la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e, conseguentemente, normando le modalita' per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive con la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale) ed il procedimento elettorale con la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»); 3. La disciplina elettorale contenuta nella sopracitata legge regionale n. 25/2004, nonostante abbia garantito la realizzazione di importanti principi quali la governabilita', la garanzia di un'adeguata rappresentanza territoriale e delle minoranze politiche, si e' caratterizzata per aver prodotto un insoddisfacente rapporto tra elettori ed eletti in quanto fondata su liste «bloccate» e, in continuita' con quanto disposto dalla precedente normativa nazionale (legge 23 febbraio 1995, n. 43 «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.»), sulla presenza di una quota di candidati eletti in modo maggioritario a livello regionale (cosiddetto listino); 4. Questo deficit di rapporto tra elettori ed eletti e' stato colmato soltanto in parte dalla legge regionale n. 70/2004 sulla selezione dei candidati alle elezioni regionali, in quanto, la possibilita' di partecipare alle elezioni primarie regolamentate dalla Regione, e' rimasta una scelta facoltativa per ciascuna forza politica; 5. Si ritiene pertanto opportuno disciplinare il sistema elettorale con una nuova legge sostitutiva dell'attuale legge regionale n. 25/2004 ed incentrata sul voto di preferenza al fine di garantire, accanto ai principi sopracitati, un miglior rapporto tra l'elettorato attivo e la rappresentanza politico-elettiva regionale; 6. In merito alla modalita' di attribuzione dei seggi la presente legge prevede un sistema proporzionale su base circoscrizionale, con premio di maggioranza e sbarramento differenziato, in cui e' consentito esprimere fino a due preferenze ed in cui ciascuna forza politica puo' facoltativamente indicare fino a tre candidature regionali; 7. Per contenere i possibili effetti negativi del voto di preferenza e' necessario prevedere una modalita' di espressione dello stesso che ne incentivi al massimo l'utilizzo nonche' evitare la presenza di circoscrizioni con elevata ampiezza demografica al fine di favorire l'omogeneita' delle stesse; 8. Al fine di evitare un'eccessiva «disproporzionalita'» tra voti ottenuti e seggi conseguiti a seguito dell'attribuzione del premio di maggioranza, si ritiene opportuno prevedere la possibilita' di accedere ad un secondo turno elettorale tra le due candidate o candidati presidenti piu' votati qualora nessuno di essi abbia conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento dei voti validi al primo turno; 9. E' inoltre necessario prevedere apposite disposizioni per promuovere la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive regionali. A tal fine, come recentemente disposto anche dal legislatore nazionale per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti con la legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), si prevede che, nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso. Inoltre, viene adottato il principio dell'alternanza di genere per la composizione delle liste circoscrizionali e per le candidature regionali, qualora presenti; 10. In rapporto all'attuale normativa elettorale e' necessario confermare anche nella presente legge: 1) la clausola di rappresentanza territoriale, al fine di garantire che ad ogni circoscrizione spetti almeno un eletto; 2) la soglia di garanzia per le minoranze, prevedendo che ad esse, indipendentemente dai voti ottenuti, spetti almeno il 35 per cento dei seggi; 3) la previsione dell'incompatibilita' fra la carica di assessore e quella di consigliere regionale. E' altresi' opportuno prevedere una diminuzione del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste al fine di agevolare la presentazione delle stesse. 11. Essendo la presente legge incentrata sul sistema delle preferenze, viene meno per l'ordinamento regionale la necessita' di disporre di una normativa specifica per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive. Si prevede pertanto l'abrogazione della legge regionale n. 70/2004: Approva la presente legge: Art. 1 Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale 1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto. 2. Il Presidente della Giunta regionale e' eletto contestualmente al Consiglio regionale.