(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
         della Regione Toscana n. 45 del 30 settembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma settimo, e l'art. 122, comma  primo,  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera f), l'art. 6, comma 1, e l'art. 31
comma 1, dello Statuto; 
  Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165  (Disposizioni  di  attuazione
dell'art. 122, primo comma, della Costituzione); 
  Visto il parere negativo della Commissione regionale  per  le  pari
opportunita' espresso nella seduta del 29 luglio 2014; 
Considerato quanto segue: 
  1. Con la presente legge, ai  sensi  dell'art.  122,  comma  primo,
della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali  stabiliti
con legge della Repubblica, e in attuazione degli  articoli  6  e  31
dello Statuto,  la  Regione  Toscana  esercita  la  propria  potesta'
legislativa  in  materia  elettorale  disciplinando  il  sistema   di
elezione del  Consiglio  regionale  e  del  Presidente  della  Giunta
regionale; 
  2. In seguito all'entrata in vigore della legge  costituzionale  22
novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta  del
Presidente della Giunta  regionale  e  l'autonomia  statutaria  delle
Regioni) la Regione Toscana e' stata  la  prima  regione  italiana  a
statuto  ordinario  a  dotarsi,  gia'  nel  2004,  di  una   autonoma
legislazione organica in materia elettorale: prima  disciplinando  il
sistema di elezione con la legge regionale  13  maggio  2004,  n.  25
(Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente  della
Giunta regionale) e, conseguentemente, normando le modalita'  per  la
selezione delle candidate e dei candidati alle cariche  elettive  con
la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme  per  la  selezione
dei candidati e  delle  candidate  alle  elezioni  per  il  Consiglio
regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale)  ed  il
procedimento elettorale con la legge regionale 23 dicembre  2004,  n.
74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni  per  il
Consiglio regionale e per  l'elezione  del  Presidente  della  Giunta
regionale della Toscana, in applicazione  della  legge  regionale  13
maggio 2004, n. 25 «Norme per l'elezione del  Consiglio  regionale  e
del Presidente della Giunta regionale»); 
  3. La  disciplina  elettorale  contenuta  nella  sopracitata  legge
regionale n. 25/2004, nonostante abbia garantito la realizzazione  di
importanti  principi  quali  la  governabilita',   la   garanzia   di
un'adeguata rappresentanza territoriale e delle minoranze  politiche,
si e' caratterizzata per aver prodotto  un  insoddisfacente  rapporto
tra elettori ed eletti in quanto fondata su liste  «bloccate»  e,  in
continuita' con quanto disposto dalla precedente normativa  nazionale
(legge 23 febbraio 1995, n. 43  «Nuove  norme  per  la  elezione  dei
consigli delle regioni a statuto ordinario.»), sulla presenza di  una
quota di candidati eletti in modo maggioritario a  livello  regionale
(cosiddetto listino); 
  4. Questo deficit di rapporto  tra  elettori  ed  eletti  e'  stato
colmato soltanto in parte dalla  legge  regionale  n.  70/2004  sulla
selezione dei  candidati  alle  elezioni  regionali,  in  quanto,  la
possibilita' di  partecipare  alle  elezioni  primarie  regolamentate
dalla Regione, e' rimasta una scelta facoltativa per  ciascuna  forza
politica; 
  5. Si ritiene pertanto opportuno disciplinare il sistema elettorale
con una nuova  legge  sostitutiva  dell'attuale  legge  regionale  n.
25/2004 ed incentrata sul voto di preferenza al  fine  di  garantire,
accanto ai principi sopracitati, un miglior rapporto tra l'elettorato
attivo e la rappresentanza politico-elettiva regionale; 
  6. In merito alla modalita' di attribuzione dei seggi  la  presente
legge prevede un sistema proporzionale su base circoscrizionale,  con
premio  di  maggioranza  e  sbarramento  differenziato,  in  cui   e'
consentito esprimere fino a due preferenze ed in cui  ciascuna  forza
politica  puo'  facoltativamente  indicare  fino  a  tre  candidature
regionali; 
  7.  Per  contenere  i  possibili  effetti  negativi  del  voto   di
preferenza e' necessario prevedere una modalita' di espressione dello
stesso che ne incentivi al  massimo  l'utilizzo  nonche'  evitare  la
presenza di circoscrizioni con elevata ampiezza demografica  al  fine
di favorire l'omogeneita' delle stesse; 
  8. Al fine di evitare un'eccessiva «disproporzionalita'»  tra  voti
ottenuti e seggi conseguiti a seguito dell'attribuzione del premio di
maggioranza,  si  ritiene  opportuno  prevedere  la  possibilita'  di
accedere ad un secondo  turno  elettorale  tra  le  due  candidate  o
candidati presidenti  piu'  votati  qualora  nessuno  di  essi  abbia
conseguito un numero di voti validi superiore al  40  per  cento  dei
voti validi al primo turno; 
  9.  E'  inoltre  necessario  prevedere  apposite  disposizioni  per
promuovere la parita' di accesso tra  donne  e  uomini  alle  cariche
elettive regionali. A tal fine, come recentemente disposto anche  dal
legislatore nazionale per le  elezioni  nei  comuni  con  popolazione
superiore ai 5.000 abitanti con la legge 23  novembre  2012,  n.  215
(Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze  di
genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e  nei  consigli
regionali.  Disposizioni  in  materia  di  pari  opportunita'   nella
composizione  delle   commissioni   di   concorso   nelle   pubbliche
amministrazioni), si prevede che, nel  caso  di  espressione  di  due
preferenze, esse  devono  riguardare  candidati  di  genere  diverso.
Inoltre, viene adottato il principio dell'alternanza di genere per la
composizione  delle  liste  circoscrizionali  e  per  le  candidature
regionali, qualora presenti; 
  10. In rapporto  all'attuale  normativa  elettorale  e'  necessario
confermare anche nella presente legge: 
    1)  la  clausola  di  rappresentanza  territoriale,  al  fine  di
garantire che ad ogni circoscrizione spetti almeno un eletto; 
    2) la soglia di garanzia per  le  minoranze,  prevedendo  che  ad
esse, indipendentemente dai voti ottenuti, spetti almeno  il  35  per
cento dei seggi; 
    3) la previsione dell'incompatibilita' fra la carica di assessore
e quella di consigliere regionale. E'  altresi'  opportuno  prevedere
una diminuzione  del  numero  di  sottoscrizioni  necessarie  per  la
presentazione delle liste al fine di agevolare la presentazione delle
stesse. 
  11.  Essendo  la  presente  legge  incentrata  sul  sistema   delle
preferenze, viene meno per l'ordinamento regionale la  necessita'  di
disporre di una normativa specifica per la selezione delle  candidate
e  dei  candidati  alle  cariche  elettive.   Si   prevede   pertanto
l'abrogazione della legge regionale n. 70/2004: 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
Elezione del  Consiglio  regionale  e  del  Presidente  della  Giunta
                              regionale 
 
  1. Il Consiglio regionale e il Presidente  della  Giunta  regionale
sono eletti a suffragio universale e  diretto,  con  voto  personale,
eguale, libero e segreto. 
  2. Il Presidente della Giunta regionale e'  eletto  contestualmente
al Consiglio regionale.