Art. 10 Limiti di candidatura 1. E' consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni. 2. Le candidate e i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidate e candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni. 3. Le candidate e i candidati Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidate e candidati nelle liste circoscrizionali.