Art. 10 
 
                        Limiti di candidatura 
 
  1. E' consentito  presentare  la  propria  candidatura,  per  liste
contrassegnate   dallo   stesso   simbolo,   al   massimo   in    tre
circoscrizioni. 
  2. Le candidate e i candidati regionali possono presentarsi, per le
proprie liste, anche come candidate e candidati circoscrizionali,  al
massimo in due circoscrizioni. 
  3. Le candidate e i candidati Presidente della Giunta regionale non
possono essere presentati come  candidate  e  candidati  nelle  liste
circoscrizionali.