Art. 11 Modalita' di presentazione delle liste 1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati: a) il simbolo di ciascun gruppo di liste; b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale. 2. Le liste circoscrizionali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale: a) da almeno 525 e da non piu' di 700 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000; b) da almeno 700 e da non piu' di 1.050 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti; c) da almeno 1.225 e da non piu' di 1.750 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 residenti. 3. Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all'art. 16 dello Statuto, purche' costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, ancorche' si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso, la presentazione e' effettuata da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, e comunque non oltre tale data, il numero di firme di cui al comma 2 e' ridotto a un terzo. 4. La firma delle elettrici ed elettori e' apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali distintamente indicati, il nome e cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a cui la lista e' collegata, nonche' il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto. 5. La firma dell'elettrice e dell'elettore e' autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). 6. Nessuna elettrice e nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista. 7. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui e' collegata, delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. 8. La presentazione della lista e' accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte delle singole candidate o candidati circoscrizionali e, se presenti, delle singole candidate o candidati regionali, autenticata ai sensi del comma 5.