Art. 11 
 
               Modalita' di presentazione delle liste 
 
  1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati: 
    a) il simbolo di ciascun gruppo di liste; 
    b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad
una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale. 
  2. Le liste  circoscrizionali  sono  presentate,  presso  l'ufficio
centrale circoscrizionale: 
    a) da almeno 525 e da non  piu'  di  700  elettrici  ed  elettori
iscritti  nelle  liste   elettorali   dei   comuni   compresi   nelle
circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000; 
    b) da almeno 700 e da non piu' di  1.050  elettrici  ed  elettori
iscritti  nelle  liste   elettorali   dei   comuni   compresi   nelle
circoscrizioni con  piu'  di  200.000  residenti  e  fino  a  500.000
residenti; 
    c) da almeno 1.225 e da non piu' di 1.750 elettrici  ed  elettori
iscritti  nelle  liste   elettorali   dei   comuni   compresi   nelle
circoscrizioni con piu' di 500.000 residenti. 
  3. Per le liste circoscrizionali che  sono  espressione  di  gruppi
consiliari di cui  all'art.  16  dello  Statuto,  purche'  costituiti
almeno sei  mesi  precedenti  la  data  di  convocazione  dei  comizi
elettorali, ancorche'  si  presentino  con  simbolo  o  denominazione
diversa da quella del gruppo stesso, la presentazione  e'  effettuata
da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle  liste  elettorali  dei
comuni compresi nella circoscrizione. Nel caso di  gruppi  costituiti
successivamente ai sei mesi precedenti la data  di  convocazione  dei
comizi elettorali, e comunque non oltre tale data, il numero di firme
di cui al comma 2 e' ridotto a un terzo. 
  4. La firma delle elettrici ed elettori e' apposta su  un  apposito
modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo  e
la data di nascita delle candidate e candidati circoscrizionali e, se
presenti,  delle  candidate  e  candidati   regionali   distintamente
indicati, il nome e cognome della candidata  o  candidato  Presidente
della Giunta regionale a cui la lista e' collegata, nonche' il  nome,
cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con  indicazione
del comune nelle cui  liste  elettorali  questi  dichiara  di  essere
iscritto. 
  5. La firma dell'elettrice e dell'elettore e' autenticata ai  sensi
dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte  a
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). 
  6. Nessuna elettrice e nessun elettore puo' sottoscrivere  piu'  di
una lista. 
  7. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e  data
di nascita, oltre che della candidata o  candidato  Presidente  della
Giunta regionale  cui  e'  collegata,  delle  candidate  e  candidati
circoscrizionali  e,  se  presenti,  delle  candidate   e   candidati
regionali, rispettivamente elencati con una  numerazione  progressiva
secondo l'ordine di presentazione. 
  8. La presentazione della lista e' accompagnata dalla dichiarazione
di  accettazione  da  parte  delle  singole  candidate  o   candidati
circoscrizionali e, se presenti, delle singole candidate o  candidati
regionali, autenticata ai sensi del comma 5.