Art. 12 
 
Modalita' di  presentazione  delle  candidature  a  Presidente  della
                          Giunta regionale 
 
  1.  Le  candidature  a  Presidente  della  Giunta  regionale   sono
presentate presso l'ufficio centrale regionale. 
  2.  La  presentazione  della  candidatura  e'  accompagnata   dalla
dichiarazione di collegamento con uno o piu' gruppi di liste. 
  3.  La  presentazione  della  candidatura  e  la  dichiarazione  di
collegamento sono autenticate ai sensi dell'art. 11, comma 5. 
  4. La candidatura di  ciascuna  candidata  o  candidato  Presidente
della Giunta regionale e' efficace  solo  se  e'  accompagnata  dalla
dichiarazione di accettazione  dello  stesso,  autenticata  ai  sensi
dell' art. 11, comma 5, e se la dichiarazione di collegamento di  cui
al comma 2 e' corrispondente a quella di cui all' art. 11,  comma  1,
lettera b). 
  5. Non puo' essere candidata o candidato  Presidente  della  Giunta
regionale chi  ha  gia'  ricoperto  quella  carica  per  due  mandati
consecutivi.