Art. 12 Modalita' di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale 1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale. 2. La presentazione della candidatura e' accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o piu' gruppi di liste. 3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'art. 11, comma 5. 4. La candidatura di ciascuna candidata o candidato Presidente della Giunta regionale e' efficace solo se e' accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell' art. 11, comma 5, e se la dichiarazione di collegamento di cui al comma 2 e' corrispondente a quella di cui all' art. 11, comma 1, lettera b). 5. Non puo' essere candidata o candidato Presidente della Giunta regionale chi ha gia' ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.