Art. 13 
 
                          Scheda elettorale 
 
  1. La votazione  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del
Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda. 
  2. La scheda reca i nomi e i cognomi delle  candidate  o  candidati
alla carica di Presidente della Giunta regionale,  scritti  entro  un
ampio rettangolo, sotto al quale  e'  riportato,  entro  un  apposito
rettangolo, il simbolo della lista circoscrizionale cui la  candidata
o candidato e' collegato. All'interno del medesimo rettangolo,  sotto
il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o piu'
candidature regionali, e'  riportata  la  dicitura  «lista  regionale
presente». A fianco del simbolo, sono elencati i  nomi  e  i  cognomi
delle candidate e candidati circoscrizionali  secondo  il  rispettivo
ordine di presentazione preceduti, ciascuno di essi, da  un  quadrato
ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza. 
  3. Nel caso di piu' liste circoscrizionali collegate alla  medesima
candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli
di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti
all'interno  di  un  rettangolo  piu'  ampio.  All'interno  di   tale
rettangolo i rettangoli contenenti i simboli, la  eventuale  dicitura
indicante la presenza di  candidature  regionali,  ed  i  nomi  delle
candidate e candidati circoscrizionali, sono  posti  sotto  a  quello
della candidata o candidato  Presidente  della  Giunta  regionale  su
righe orizzontali ripartite in due rettangoli. 
  4. La larghezza dei rettangoli contenenti il nome della candidata o
candidato Presidente della Giunta regionale e' doppia  rispetto  alla
larghezza dei rettangoli contenenti i simboli,  l'eventuale  dicitura
indicante la presenza di  candidature  regionali,  ed  i  nomi  delle
candidate e candidati circoscrizionali. 
  5. La sequenza dei rettangoli di cui al comma 2, e,  ove  presenti,
di quelli  piu'  ampi  di  cui  al  comma  3,  e'  definita  mediante
sorteggio.