Art. 13 Scheda elettorale 1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda. 2. La scheda reca i nomi e i cognomi delle candidate o candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un ampio rettangolo, sotto al quale e' riportato, entro un apposito rettangolo, il simbolo della lista circoscrizionale cui la candidata o candidato e' collegato. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o piu' candidature regionali, e' riportata la dicitura «lista regionale presente». A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione preceduti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza. 3. Nel caso di piu' liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo i rettangoli contenenti i simboli, la eventuale dicitura indicante la presenza di candidature regionali, ed i nomi delle candidate e candidati circoscrizionali, sono posti sotto a quello della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. 4. La larghezza dei rettangoli contenenti il nome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti i simboli, l'eventuale dicitura indicante la presenza di candidature regionali, ed i nomi delle candidate e candidati circoscrizionali. 5. La sequenza dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli piu' ampi di cui al comma 3, e' definita mediante sorteggio.