Art. 15 
 
           Elezione del Presidente della Giunta regionale 
 
  1. E' eletto Presidente della Giunta regionale la  candidata  o  il
candidato Presidente che,  nel  complesso  delle  circoscrizioni,  ha
ottenuto il maggior numero di voti validi, purche'  superiore  al  40
per cento dei voti validi. 
  2. Qualora nessuna candidata o candidato ottenga la maggioranza  di
cui al comma 1, si procede ad un  secondo  turno  elettorale  che  ha
luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi
al secondo turno i due candidati  alla  carica  di  Presidente  della
Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior  numero
di voti. In caso di parita' di voti tra i candidati,  e'  ammessa  al
ballottaggio la candidata o il candidato collegato con il  gruppo  di
liste non unito in coalizione  o  con  la  coalizione  di  liste  per
l'elezione del Consiglio  regionale  che  ha  conseguito  il  maggior
numero  di  voti  complessivi.  A  parita'  di  voti,  partecipa   al
ballottaggio la candidata o il candidato piu' anziano di eta'. 
  3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi al ballottaggio  ai  sensi  del  comma  2,  secondo  periodo,
partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato che segue nella
graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la  domenica  successiva  al
decimo giorno dal verificarsi dell'evento. 
  4. Per i  candidati  ammessi  al  ballottaggio  rimangono  fermi  i
collegamenti con le liste  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale
dichiarati al primo turno. 
  5. La scheda per il ballottaggio reca, entro un rettangolo, il nome
e il cognome dei candidati alla carica  di  Presidente  della  Giunta
regionale, al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi
di liste collegati.  La  sequenza  sulla  scheda  dei  rettangoli  e'
definita mediante sorteggio. Il voto si esprime tracciando  un  segno
sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome  della  candidata  o
candidato prescelto. 
  6. Dopo il secondo turno  e'  proclamato  eletto  Presidente  della
Giunta regionale la candidata o  il  candidato  che  ha  ottenuto  il
maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti, e'  eletto
Presidente  della  Giunta  regionale  la  candidata  o  il  candidato
collegato con il gruppo di liste non unito in  coalizione  o  con  la
coalizione di liste per l'elezione del  Consiglio  regionale  che  ha
conseguito  il  maggior  numero  di  voti  complessivi.  In  caso  di
ulteriore parita', e' eletto Presidente  della  Giunta  regionale  la
candidata o il candidato piu' anziano d'eta'.