Art. 15 Elezione del Presidente della Giunta regionale 1. E' eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purche' superiore al 40 per cento dei voti validi. 2. Qualora nessuna candidata o candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 1, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti tra i candidati, e' ammessa al ballottaggio la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. A parita' di voti, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato piu' anziano di eta'. 3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, secondo periodo, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. 4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio regionale dichiarati al primo turno. 5. La scheda per il ballottaggio reca, entro un rettangolo, il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste collegati. La sequenza sulla scheda dei rettangoli e' definita mediante sorteggio. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome della candidata o candidato prescelto. 6. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti, e' eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. In caso di ulteriore parita', e' eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato piu' anziano d'eta'.