Art. 16 Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste 1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'art. 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale. 2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste circoscrizionali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo. Il totale dei voti cosi' determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste. 3. Sono inoltre sommate, per ciascuna coalizione, le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste che la compongono. Il totale dei voti cosi' determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste.