Art. 16 
 
  Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste 
 
  1. I seggi corrispondenti al numero dei  consiglieri  regionali  da
eleggere ai sensi dell'art. 2, comma  1,  sono  assegnati  a  livello
regionale. 
  2.  Sono  computati  a  tal  fine  i  voti  ottenuti  dalle   liste
circoscrizionali e sommati tra loro quelli  ottenuti,  nelle  diverse
circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo  simbolo.  Il
totale dei voti cosi' determinato  costituisce  la  cifra  elettorale
regionale di ciascun gruppo di liste. 
  3.  Sono  inoltre  sommate,  per  ciascuna  coalizione,  le   cifre
elettorali regionali dei gruppi di liste che la compongono. Il totale
dei voti cosi' determinato costituisce la cifra elettorale  regionale
di ciascuna coalizione di liste.