Art. 17 Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze 1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene: a) almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'art. 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito piu' del 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; b) almeno il 57,5 per cento dei seggi di cui all'art. 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; ovvero se la candidata o il candidato Presidente della Giunta regionale e' proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale. 2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento dei seggi di cui all'art. 2, comma 1.