Art. 17 
 
          Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze 
 
  1. La coalizione di liste, o  il  gruppo  di  liste  non  unito  in
coalizione, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto
Presidente della Giunta regionale ottiene: 
    a) almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'art. 2,  comma  1,
se la candidata o il candidato  proclamato  eletto  Presidente  della
Giunta regionale ha conseguito piu' del 45 per cento dei voti  validi
nel primo turno di votazione della relativa elezione; 
    b) almeno il 57,5 per cento dei seggi di cui all'art. 2, comma 1,
se la candidata o il candidato  proclamato  eletto  Presidente  della
Giunta regionale ha conseguito un numero di voti validi superiore  al
40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti  validi  nel  primo
turno di votazione della relativa elezione; ovvero se la candidata  o
il candidato Presidente della Giunta regionale e' proclamato eletto a
seguito del secondo turno elettorale. 
  2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi  di  liste  ottiene
almeno il 35 per cento dei seggi di cui all'art. 2, comma 1.