Art. 18 
 
                     Soglie di accesso ai seggi 
 
  1. Accedono al riparto dei seggi: 
    a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale
regionale superiore al 10 per cento del totale dei  voti  validamente
espressi in favore delle liste e che contengano almeno un  gruppo  di
liste collegate che abbia conseguito una cifra  elettorale  regionale
superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti; 
    b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che  hanno  ottenuto
una cifra elettorale regionale superiore al 5 per  cento  del  totale
dei voti validamente espressi in favore delle liste; 
    c) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni  che  non  hanno
superato le soglie di cui alla lettera a) ma che  abbiano  conseguito
individualmente una cifra elettorale regionale  superiore  al  5  per
cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste; 
    d) i gruppi di  liste  facenti  parte  di  coalizioni  che  hanno
superato le soglie di cui alla lettera a) e  che  abbiano  conseguito
individualmente una cifra elettorale superiore al  3  per  cento  del
totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.