Art. 18 Soglie di accesso ai seggi 1. Accedono al riparto dei seggi: a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti; b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste; c) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste; d) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.