Art. 19 Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste 1. L'attribuzione dei seggi di cui all'art. 2, comma 1 alle coalizioni e ai gruppi di liste di cui all'art. 18, comma 1, e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale. 2. Per l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) e ai gruppi di liste di cui all'art. 18, comma 1, lettere b) e c), si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati alle coalizioni e ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i piu' alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio e' attribuito alla coalizione o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. 3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui all'art. 17, commi 1 e 2, l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste avviene rispettivamente secondo le modalita' dei commi 4 e 5. 4. Qualora la coalizione o il gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'art. 17, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo di liste viene assegnata tale quota di seggi. I restanti seggi sono attribuiti alle coalizioni e ai gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalita' previste al comma 2. 5. Qualora le coalizioni e i gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'art. 17, comma 2, a quelle coalizioni e a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di piu' coalizioni o gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascuna coalizione o gruppo di liste si applicano le modalita' previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale.