Art. 19 
 
     Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste 
 
  1. L'attribuzione dei  seggi  di  cui  all'art.  2,  comma  1  alle
coalizioni e ai gruppi di liste di  cui  all'art.  18,  comma  1,  e'
effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del  Presidente  della
Giunta regionale. 
  2. Per l'assegnazione dei seggi alle coalizioni  di  liste  di  cui
all'art. 18, comma 1, lettera a) e ai gruppi di liste di cui all'art.
18, comma 1, lettere b) e c), si divide la cifra elettorale regionale
di ciascuna coalizione o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3,
4... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire.  I  seggi
sono quindi assegnati alle  coalizioni  e  ai  gruppi  di  liste  cui
corrispondono nell'ordine i piu'  alti  quozienti  ottenuti  da  tali
divisioni. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali,  il
seggio e' attribuito alla coalizione o al  gruppo  di  liste  che  ha
ottenuto la maggior cifra elettorale e, a  parita'  di  quest'ultima,
per sorteggio. 
  3. Se l'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  2  non
consente il rispetto delle condizioni di cui all'art. 17, commi  1  e
2, l'assegnazione dei seggi alle coalizioni  e  ai  gruppi  di  liste
avviene rispettivamente secondo le modalita' dei commi 4 e 5. 
  4. Qualora la coalizione  o  il  gruppo  di  liste  collegato  alla
candidata o al candidato proclamato eletto  Presidente  della  Giunta
regionale non abbia conseguito complessivamente la  quota  minima  di
seggi prevista all'art. 17, comma 1, a quella  coalizione  o  a  quel
gruppo di liste viene assegnata tale quota di seggi. I restanti seggi
sono attribuiti alle coalizioni e ai gruppi di  liste  non  collegati
alla candidata o al  candidato  proclamato  eletto  Presidente  della
Giunta regionale secondo le modalita' previste al comma 2. 
  5. Qualora le coalizioni e i gruppi di  liste  non  collegati  alla
candidata o al candidato proclamato eletto  Presidente  della  Giunta
regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima  di
seggi prevista all'art. 17, comma 2, a quelle  coalizioni  e  a  quei
gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di  piu'
coalizioni o gruppi di  liste  non  collegati  alla  candidata  o  al
candidato proclamato eletto Presidente della  Giunta  regionale,  per
determinare il numero di seggi  spettante  a  ciascuna  coalizione  o
gruppo di liste si applicano le modalita'  previste  al  comma  2.  I
restanti seggi sono attribuiti alla coalizione o al gruppo  di  liste
collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto  Presidente
della Giunta regionale.