Art. 20 Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione 1. I seggi assegnati alle coalizioni di liste ai sensi dell'art. 19 sono ripartiti tra i rispettivi gruppi di liste che superano la soglia d'accesso di cui all'art. 18, comma 1, lettera d). A tal fine si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste facente parte della coalizione successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla coalizione medesima. I seggi sono quindi assegnati al gruppo di liste cui corrispondono nell'ordine i piu' alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio e' attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.