Art. 20 
 
    Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione 
 
  1. I seggi assegnati alle coalizioni di liste ai sensi dell'art. 19
sono ripartiti tra i rispettivi  gruppi  di  liste  che  superano  la
soglia d'accesso di cui all'art. 18, comma 1, lettera d). A tal  fine
si divide la cifra elettorale regionale di ciascun  gruppo  di  liste
facente parte della coalizione successivamente per 1, 2, 3, 4... sino
a  concorrenza  del  numero  dei  seggi  attribuiti  alla  coalizione
medesima. I seggi sono  quindi  assegnati  al  gruppo  di  liste  cui
corrispondono nell'ordine i piu'  alti  quozienti  ottenuti  da  tali
divisioni. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali,  il
seggio e' attribuito al gruppo di liste che ha  ottenuto  la  maggior
cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.