Art. 21 
 
Elezione alla carica di consigliere delle candidate e  dei  candidati
                  Presidente della Giunta regionale 
 
  1. La candidata o il candidato proclamato eletto  Presidente  della
Giunta regionale e' eletto alla carica di consigliere regionale. 
  2. Le altre candidate e candidati alla carica di  Presidente  della
Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale  se
collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia  ottenuto  seggi  ai
sensi dell'art. 19 o dell'art. 20. A  tal  fine,  e'  loro  riservato
l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 20,
ai gruppi di liste ad essi collegati.