Art. 21 Elezione alla carica di consigliere delle candidate e dei candidati Presidente della Giunta regionale 1. La candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale e' eletto alla carica di consigliere regionale. 2. Le altre candidate e candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 20. A tal fine, e' loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 20, ai gruppi di liste ad essi collegati.