Art. 22 
 
         Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali 
 
  1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai  sensi  dell'art.  19  o
dell'art. 20 e non gia' riservati alle candidate e ai candidati  alla
carica di Presidente della Giunta regionale eletti ai sensi dell'art.
21, comma 2, sono ripartiti tra le rispettive liste  circoscrizionali
ed eventualmente tra le rispettive candidate e candidati regionali. A
tal fine e' preliminarmente determinato il numero di seggi  spettante
a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati
ai sensi dell'art. 19  o  dell'art.  20  e  il  seggio  eventualmente
riservato alla candidata o candidato alla carica di Presidente  della
Giunta regionale ad esso collegato ed eletto ai sensi dell' art.  21,
comma 2. 
  2. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi  alle  candidate  e
candidati regionali, se  presenti,  e  alla  relativa  elezione.  Nei
limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo
di liste e' eletta la candidata o il candidato regionale, ovvero,  se
piu' di uno, sono eletti  le  candidate  e  candidati  regionali  nel
rispettivo ordine di presentazione. 
  3. E' poi determinato per ciascun gruppo  di  liste  il  numero  di
seggi da ripartire tra le  rispettive  liste  circoscrizionali.  Tale
numero e' pari alla differenza tra il numero di  seggi  spettante  ai
sensi del comma 1 e il numero  di  candidate  e  candidati  regionali
risultati eletti ai sensi del comma 2. 
  4. L'assegnazione dei seggi  alle  liste  circoscrizionali  procede
distintamente per ciascun gruppo di liste ed  ha  luogo  determinando
inizialmente il numero dei seggi spettanti nelle singole province  al
complesso delle liste  appartenenti  al  gruppo  medesimo  presentate
nelle rispettive circoscrizioni.  A  tal  fine  si  divide  la  cifra
elettorale regionale del gruppo di  liste  per  il  numero  di  seggi
determinato ai sensi  del  comma  3,  ottenendo  cosi'  il  quoziente
elettorale regionale  di  gruppo.  Nell'effettuare  la  divisione  si
trascura  la  eventuale   parte   frazionaria   del   quoziente.   Si
attribuiscono quindi al complesso  delle  liste  circoscrizionali  di
ciascuna provincia tanti seggi quante volte il  quoziente  elettorale
regionale di gruppo risulti  contenuto  nella  sua  cifra  elettorale
provinciale, pari al totale delle cifre  elettorali  circoscrizionali
delle liste appartenenti al gruppo medesimo  presentate  nelle  varie
circoscrizioni della provincia.  I  seggi  che  rimangono  ancora  da
attribuire sono rispettivamente assegnati al  complesso  delle  liste
circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori
resti e, in caso di parita' di resti,  a  quelle  liste  che  abbiano
avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a  parita'  di  cifra
elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si  considerano  resti
anche le cifre elettorali provinciali  che  non  hanno  raggiunto  il
quoziente elettorale regionale di gruppo. 
  5. Qualora la provincia sia costituita da un'unica  circoscrizione,
alla lista circoscrizionale del  gruppo  di  liste  e'  assegnato  un
numero di seggi pari a quello  determinato  ai  sensi  del  comma  4.
Qualora,  invece,  la  provincia  sia  costituita  da  piu'  di   una
circoscrizione, si divide la  cifra  elettorale  provinciale  per  il
numero di seggi determinato ai sensi del comma 4, ottenendo cosi'  il
quoziente  elettorale  provinciale  di  gruppo.  Nell'effettuare   la
divisione si trascura la eventuale parte frazionaria  del  quoziente.
Si attribuiscono  quindi  alle  liste  circoscrizionali  tanti  seggi
quante volte il quoziente elettorale provinciale  di  gruppo  risulti
contenuto nella rispettiva cifra elettorale circoscrizionale. I seggi
che rimangono ancora da  attribuire  sono  rispettivamente  assegnati
alle liste circoscrizionali per le quali le  ultime  divisioni  hanno
dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti,  alla  lista  che
abbia avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a  parita'
di cifra elettorale  circoscrizionale  si  procede  a  sorteggio.  Si
considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che  non
hanno raggiunto il quoziente elettorale provinciale di gruppo. 
  6. Se ad una lista circoscrizionale spettano piu' seggi  di  quanti
sono i suoi  candidati  circoscrizionali,  restano  eletti  tutte  le
candidate e candidati circoscrizionali della lista e si procede ad un
nuovo riparto dei seggi nei riguardi di  tutte  le  altre  liste  del
medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo
il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi
che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi,  l'attribuzione  dei
seggi tra le varie liste, con le modalita' previste dai commi 4 e 5. 
  7. Nell'ambito di ciascuna lista circoscrizionale,  fatti  salvi  i
casi di cui all'art. 23, i candidati circoscrizionali sono proclamati
eletti consiglieri regionali secondo l'ordine delle rispettive  cifre
individuali, costituite dalla cifra elettorale circoscrizionale della
lista aumentata dei voti di preferenza da essi ottenuti. A parita' di
cifra  individuale  sono  eletti  i  candidati  circoscrizionali  che
precedono nell'ordine di lista.