Art. 24 
 
                          Elezione plurima 
 
  1. La candidata o candidato circoscrizionale, che risulti eletto in
piu' liste circoscrizionali, e' assegnato a  quella  nella  quale  ha
ottenuto la piu' alta cifra individuale oppure, a  parita'  di  cifra
individuale, alla lista circoscrizionale che ha ottenuto  il  maggior
numero  di  voti,  con  conseguente  elezione,  per  le  altre  liste
circoscrizionali,  della  candidata  o  del   candidato   che   segue
nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A  parita'  di  cifra
individuale sono eletti le candidate  e  i  candidati  che  precedono
nell'ordine di lista. 
  2. Qualora l'assegnazione  di  una  candidata  o  di  un  candidato
all'elezione in una determinata circoscrizione ai sensi del  comma  1
comporti l'esaurimento  di  candidate  e  candidati  disponibili  per
l'elezione in altra lista circoscrizionale, si procede  applicando  i
criteri di cui all'art. 26, comma 2.