Art. 24 Elezione plurima 1. La candidata o candidato circoscrizionale, che risulti eletto in piu' liste circoscrizionali, e' assegnato a quella nella quale ha ottenuto la piu' alta cifra individuale oppure, a parita' di cifra individuale, alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti, con conseguente elezione, per le altre liste circoscrizionali, della candidata o del candidato che segue nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifra individuale sono eletti le candidate e i candidati che precedono nell'ordine di lista. 2. Qualora l'assegnazione di una candidata o di un candidato all'elezione in una determinata circoscrizione ai sensi del comma 1 comporti l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione in altra lista circoscrizionale, si procede applicando i criteri di cui all'art. 26, comma 2.