Art. 25 
 
                Elezione plurima candidato regionale 
 
  1. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'art. 22,
comma 2, e anche in una o  piu'  circoscrizioni,  e'  automaticamente
eletto in qualita' di candidato  circoscrizionale.  Il  seggio  della
candidata o candidato  regionale  eletto  e'  quindi  assegnato  alla
candidata  o  candidato  circoscrizionale  dalla  piu'   alta   cifra
individuale tra quelle delle candidate e  candidati  circoscrizionali
non gia' eletti,  della  lista  circoscrizionale  facente  parte  del
medesimo gruppo di liste con  il  resto  piu'  alto  tra  quelli  non
utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art.
22, comma 4 (o, nel caso, di  cui  all'art.  22,  comma  6),  ovvero,
qualora  il  resto  si   riferisca   ad   un   complesso   di   liste
circoscrizionali di un'unica provincia della  lista  circoscrizionale
ulteriormente individuata sulla base  della  graduatoria  decrescente
dei resti non utilizzati per l'elezione di un  consigliere  regionale
di cui all'art. 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'art.  22,  comma
6). 
  2. Qualora per effetto della disposizione di cui  al  comma  1,  si
verifichi l'esaurimento di  candidate  e  candidati  disponibili  per
l'elezione nelle liste  circoscrizionali,  si  procede  applicando  i
criteri di cui all'art. 26, comma 2.