Art. 25 Elezione plurima candidato regionale 1. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'art. 22, comma 2, e anche in una o piu' circoscrizioni, e' automaticamente eletto in qualita' di candidato circoscrizionale. Il seggio della candidata o candidato regionale eletto e' quindi assegnato alla candidata o candidato circoscrizionale dalla piu' alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non gia' eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto piu' alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6). 2. Qualora per effetto della disposizione di cui al comma 1, si verifichi l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione nelle liste circoscrizionali, si procede applicando i criteri di cui all'art. 26, comma 2.