Art. 26 Surroga dei consiglieri regionali 1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, e' surrogato dalla prima candidata o candidato non gia' eletto che lo segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale nella quale e' stato eletto il consigliere cessato dalla carica. 2. Qualora la lista circoscrizionale di cui al comma 1, abbia esaurito i propri candidati la surroga avviene con le seguenti modalita': a) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una provincia suddivisa in piu' circoscrizioni, il consigliere regionale che cessa dalla carica e' surrogato dalla candidata o candidato non gia' eletto con la piu' alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste della stessa provincia che non ha gia' esaurito i propri candidati e che ha il resto piu' alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6); b) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una circoscrizione coincidente con la provincia, il consigliere regionale che cessa dalla carica e' surrogato dalla candidata o candidato non gia' eletto con la piu' alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste di altra provincia che non ha gia' esaurito i propri candidati e che ha il resto piu' alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale e' ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6). 3. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'art. 22, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale e' surrogato dalla candidata o candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione delle candidate e candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non gia' eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altra candidata o candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, la candidata o candidato regionale che cessa dalla carica e' surrogato dalla candidata o candidato circoscrizionale, con la piu' alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non gia' eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto piu' alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'art. 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'art. 22, comma 6). 4. La candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'art. 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale e' surrogato da una candidata o candidato regionale o da una candidata o candidato circoscrizionale della lista circoscrizionale appartenente al gruppo di liste collegato o, in caso di coalizione, al gruppo di liste tra quelli ad esso collegati con il quoziente piu' alto tra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi di cui all'art. 20. Tale candidata o candidato regionale, o candidata o candidato circoscrizionale, e' quindi individuato secondo le stesse modalita' previste dal comma 3 per la surroga della candidata o candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale