Art. 28 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A far data dall'entrata in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogate: 
    a) la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione
del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale); 
    b) la legge regionale 17 dicembre  2004,  n.  70  (Norme  per  la
selezione dei candidati  e  delle  candidate  alle  elezioni  per  il
Consiglio  regionale  e  alla  carica  di  Presidente  della   Giunta
regionale).