Art. 3 
 
                          Durata in carica 
 
  1. La durata in carica del Consiglio  regionale  e  del  Presidente
della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica,  ai
sensi dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di
cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  2. I consiglieri regionali e il Presidente della  Giunta  regionale
entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano  dalle  loro
funzioni, rispettivamente, con la prima seduta  del  nuovo  Consiglio
regionale e con la proclamazione del nuovo  Presidente  della  Giunta
regionale.