Art. 3 Durata in carica 1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio regionale e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.