Art. 4 
 
                      Indizione delle elezioni 
 
  1. Le elezioni del  Consiglio  regionale  e  del  Presidente  della
Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta
regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta  domenica
precedente la scadenza determinata ai sensi  dell'art.  3,  comma  1,
ovvero, nel caso di  cessazione  anticipata,  entro  tre  mesi  dalla
cessazione stessa. 
  2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero minimo e
massimo di candidate e candidati circoscrizionali di  ciascuna  lista
circoscrizionale, come stabilito dall'art. 8, comma 4. 
  3. Il decreto e' comunicato ai sindaci  dei  comuni  toscani  e  ai
presidenti  delle  corti  d'appello  nelle  cui  circoscrizioni  sono
compresi i comuni toscani.