Art. 4 Indizione delle elezioni 1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'art. 3, comma 1, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa. 2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale, come stabilito dall'art. 8, comma 4. 3. Il decreto e' comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai presidenti delle corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.