Art. 9 
 
                    Gruppi di liste e coalizioni 
 
  1.  E'  definito  «gruppo   di   liste»   l'insieme   delle   liste
circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo. 
  2. E' definito «coalizione di liste» l'insieme di gruppi  di  liste
collegati ad una medesima  candidata  o  candidato  Presidente  della
Giunta regionale.