Art. 2 
Estensione  del  novero  dei  soggeti   legittimati   ad   effettuare
  autenticazioni per la presentazione di progetti di legge  regionale
  di iniziativa popolare e di richieste di referendum  abrogativo  di
  leggi regionali. 
  1. Il secondo comma dell'art. 9 della  legge  regionale  16  luglio
1972, n. 15 e successive modificazioni e'  sostituito  dal  seguente:
«Le sottoscrizioni  degli  elettori  devono  essere  autenticate  dai
soggetti e con le modalita' indicati  dall'art.  14  della  legge  21
marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni». 
  2. Il primo  periodo  del  terzo  comma  dell'art.  5  della  legge
regionale 24  giugno  1957,  n.  11  e  successive  modificazioni  e'
sostituito dal seguente: «Le  sottoscrizioni  degli  elettori  devono
essere autenticate dai soggetti e con le modalita' indicati dall'art.
14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni».