Art. 2 Estensione del novero dei soggeti legittimati ad effettuare autenticazioni per la presentazione di progetti di legge regionale di iniziativa popolare e di richieste di referendum abrogativo di leggi regionali. 1. Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate dai soggetti e con le modalita' indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni». 2. Il primo periodo del terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate dai soggetti e con le modalita' indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni».