Art. 2 
 
               Modifiche all'art. 8 della l.r. 8/2006 
 
  1. Alla fine del  comma  1  dell'art.  8  della  l.r.  8/2006  sono
aggiunte le parole: "e, limitatamente alla piscine di cui all'art. 3,
comma 1, lettera a), numero 2), dai successivi articoli.". 
  2. Alla fine del  comma  2  dell'art.  8  della  l.r.  8/2006  sono
aggiunte le parole: "Per le piscine  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera  a),  numero  2),  la  potabilizzazione   delle   acque   non
provenienti da pubblico acquedotto deve avvenire  nei  trenta  giorni
antecedenti l'apertura stagionale.". 
  3. Dopo il comma 4, dell'art. 8 della l.r. 8/2006  e'  inserito  il
seguente: 
  "4-bis. Per le piscine di cui all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),
numero 2), l'area  totale  di  insediamento  puo'  comprendere  anche
banchine perimetrali alla vasca di balneazione  realizzate  in  manto
erboso, fermo restando l'obbligo della realizzazione di percorsi  per
i bagnanti garantenti la sicurezza e la presenza di docce e lavapiedi
o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire la pulizia prima
dell'ingresso in acqua.".