Art. 3 
 
               Modifiche all'art. 9 della l.r. 8/2006 
 
  1. Alla fine del  comma  6  dell'art.  9  della  l.r.  8/2006  sono
aggiunte le parole: "Per le piscine  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera a), numero 2), la verifica del rispetto dei parametri di  cui
al comma 4 avviene nell'ambito delle procedure di  autocontrollo  con
frequenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura  annuale,  o
almeno una volta nel mese antecedente  l'apertura  per  gli  impianti
stagionali. Resta ferma la possibilita' per l'autorita' competente di
procedere  ad  attivita'  di  controllo  ogni  qualvolta  lo  ritenga
opportuno." 
  2. Dopo il comma 6 dell'art. 9 della l.r.  8/2006  e'  inserito  il
seguente: 
  "6-bis. Per le piscine di cui all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),
numero 2), il rinnovo ed il reintegro delle acque e'  effettuato  nel
rispetto delle normative tecniche UNI  oppure  secondo  procedure  di
autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti  i  requisiti
fisici, chimici e microbiologici delle acque cosi' come definiti  dal
regolamento regionale di cui all'art. 5, fatto salvo quanto  previsto
dal comma 7.".