Art. 4 
 
               Modifiche all'art. 10 della l.r. 8/2006 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della l.r. 8/2006  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "1-bis. Per le piscine di cui all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),
numero 2), il regolamento interno definisce anche: 
    a) la presenza di una  cassetta  portatile  di  pronto  soccorso,
comunque contenente i dispositivi medici di  primo  impiego  conformi
alla vigente normativa in materia, il luogo di ubicazione e utilizzo,
nonche' la presenza di un sistema anche telefonico di attivazione  di
chiamate di emergenza sanitaria; 
    b) le modalita' di raccolta, allontanamento e  smaltimento  delle
acque utilizzate per la pulizia delle banchine in assenza di appositi
sistemi collocati sulle stesse; 
    c) i dispositivi adottati per garantire sufficiente presa per  il
piede  in  tutte  le  superfici  calpestabili  dell'area  totale   di
insediamento  delle  piscine  se  difformi  a  quanto  stabilito  dal
regolamento regionale di cui all'art. 5; 
    d) la frequenza dei controlli sul rispetto dei parametri  per  le
acque determinata nei protocolli di autocontrollo di cui all'art.  16
comma 2.".