Art. 4 Modifiche all'art. 10 della l.r. 8/2006 1. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della l.r. 8/2006 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Per le piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), il regolamento interno definisce anche: a) la presenza di una cassetta portatile di pronto soccorso, comunque contenente i dispositivi medici di primo impiego conformi alla vigente normativa in materia, il luogo di ubicazione e utilizzo, nonche' la presenza di un sistema anche telefonico di attivazione di chiamate di emergenza sanitaria; b) le modalita' di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque utilizzate per la pulizia delle banchine in assenza di appositi sistemi collocati sulle stesse; c) i dispositivi adottati per garantire sufficiente presa per il piede in tutte le superfici calpestabili dell'area totale di insediamento delle piscine se difformi a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'art. 5; d) la frequenza dei controlli sul rispetto dei parametri per le acque determinata nei protocolli di autocontrollo di cui all'art. 16 comma 2.".