Art. 7 
 
               Modifiche all'art. 19 della l.r. 8/2006 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 19 della  l.r.  8/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1. Le piscine in esercizio alla data di entrata  in  vigo  re  del
regolamento  regionale  di  cui  all'art.   5,   si   adeguano   alle
disposizioni della presente legge e del rego lamento regionale  entro
il termine del 31 marzo 2016." 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della l.r. 8/2006  e'  inserito  il
seguente: 
  "1-bis. Sono considerate esistenti le piscine per le quali e' stato
conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con
data antecedente all'entrata in vigore del regolamento regionale.  Ad
esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.". 
  3. Il comma 3 dell'art. 19 della  l.r.  8/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "3. Le piscine di cui ai commi 1 e  1-bis  che  non  sono  adeguate
limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi  del
regolamento regionale di cui all'art. 5, possono  presentare  istanza
di deroga allo SUAP del comune ove ha sede  l'impianto  entro  il  30
settembre 2015". 
  4. Il comma 4 dell'art. 19 della  l.r.  8/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "4. La deroga di cui al comma  3  e'  concessa  dal  comune  previa
acquisizione del parere dell'azienda USL competente,  applicando  una
riduzione del numero massimo dei bagnanti  definito  dal  regolamento
regionale di cui all'art. 5, rapportata  alle  carenze  dell'impianto
sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale.".