Art. 7 Modifiche all'art. 19 della l.r. 8/2006 1. Il comma 1 dell'art. 19 della l.r. 8/2006 e' sostituito dal seguente: "1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigo re del regolamento regionale di cui all'art. 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del rego lamento regionale entro il termine del 31 marzo 2016." 2. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della l.r. 8/2006 e' inserito il seguente: "1-bis. Sono considerate esistenti le piscine per le quali e' stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all'entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.". 3. Il comma 3 dell'art. 19 della l.r. 8/2006 e' sostituito dal seguente: "3. Le piscine di cui ai commi 1 e 1-bis che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all'art. 5, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede l'impianto entro il 30 settembre 2015". 4. Il comma 4 dell'art. 19 della l.r. 8/2006 e' sostituito dal seguente: "4. La deroga di cui al comma 3 e' concessa dal comune previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all'art. 5, rapportata alle carenze dell'impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale.".