Art. 8 Sostituzione dell'art. 26 della l.r. 8/2006 1. L'art. 26 della l.r. 8/2006 e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Disposizioni finali). - 1. Il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio") si applica alle piscine di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 2), nelle parti compatibili con la presente legge. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84 (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio". Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio), il d.p.g.r. 23/R/2010 e' adeguato alle disposizioni della l.r. 84/2014 stessa. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 23 dicembre 2014 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17.12.2014