Art. 8 
 
             Sostituzione dell'art. 26 della l.r. 8/2006 
 
  1. L'art. 26 della l.r. 8/2006 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 26 (Disposizioni finali). - 1.  Il  regolamento  emanato  con
decreto del presidente della Giunta regionale 26  febbraio  2010,  n.
23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9  marzo  2006,
n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari  delle  piscine
ad uso natatorio") si applica alle piscine di cui all'art.  3,  comma
1, lettera a), n. 2), nelle parti compatibili con la presente legge. 
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale
23 dicembre 2014, n. 84 (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006,
n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari  delle  piscine
ad uso natatorio". 
  Nuove disposizioni in materia di  piscine  ad  uso  natatorio),  il
d.p.g.r. 23/R/2010 e' adeguato alle disposizioni della  l.r.  84/2014
stessa. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 23 dicembre 2014 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 17.12.2014