Art. 2 
 
                          Attivita' motorie 
 
  1.  Le  attivita'  fisico-motorie  per  la  salute  riguardano   il
movimento umano sistematico  e  consapevole  della  complessita'  del
gesto motorio che ne permette la realizzazione. 
  2. Le attivita' di cui al presente  articolo  devono  poter  essere
svolte da tutti, senza limiti di eta', nelle forme e nelle  modalita'
connesse alle patologie ed ai bisogni personali di ciascun utente. 
  3. L'assistenza alle attivita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
svolta da soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o  del
diploma ISEF, che possono essere coadiuvati da istruttori formati con
corsi tenuti da federazioni sportive riconosciute dal CONI.