Art. 4 
 
                        Tutela dei praticanti 
 
  1. La Regione riconosce  l'esercizio  dell'attivita'  professionale
svolta da soggetti in possesso di laurea in  Scienze  motorie  o  del
diploma ISEF nelle strutture sanitarie e sociosanitarie  pubbliche  e
private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica
nelle differenti fasce d'eta' e nei confronti delle diverse  abilita'
sia ai fini di socializzazione e di prevenzione. 
  2. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle  strutture  sportive
aperte al pubblico dietro  pagamento  di  corrispettivi  a  qualsiasi
titolo, anche sotto forma di  quote  sociali  di  adesione,  i  corsi
finalizzati al miglioramento  dell'efficienza  fisica  devono  essere
svolti con la presenza di un direttore tecnico e istruttori specifici
per disciplina. Il ruolo di direttore tecnico e' svolto  da  soggetti
in possesso del diploma ISEF o  di  laurea  quadriennale  in  Scienze
motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle  attivita'
sportive (LM68) o in  Scienze  e  tecniche  delle  attivita'  motorie
preventive e adattate (LM67)  o  in  Management  dello  sport  (LM47)
purche' in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. 
  3. Sono considerati istruttori specifici per disciplina  quelli  in
possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla  Scuola  regionale
dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva  riconosciuti
dal  CONI  o  dalle  Federazioni   sportive   nazionali   del   CONI,
limitatamente  alle  discipline   ricadenti   nell'ambito   di   tali
federazioni.   Gli   istruttori    devono    essere    in    possesso
dell'attestazione della partecipazione al corso «Basic  life  support
defibrillation» (BLSD) in corso di validita' da rinnovarsi  ogni  due
anni.