Art. 5 
 
                         Operatori sportivi 
 
  1. La  Regione  promuove  la  formazione  e  l'aggiornamento  degli
operatori delle attivita' sportive e fisico-motorie, con  l'obiettivo
di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l'offerta di sport. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono disciplinate  dalla  Regione
attraverso il coinvolgimento dell'Universita' degli studi di Palermo,
Catania, Enna e Messina - corso di laurea in Scienze delle  attivita'
motorie e sportive, il CONI, le  federazioni  sportive,  il  Comitato
italiano  paraolimpico  (CIP),  gli  enti  di  promozione   sportiva,
individuando per ognuno  di  essi  caratteristiche  e  requisiti  dei
percorsi formativi.