Art. 7 
 
        Disposizioni per l'apertura di strutture ed impianti 
           per lo svolgimento di attivita' fisico-motorie 
 
  1. L'apertura di  strutture  ed  impianti  per  lo  svolgimento  di
attivita'   fisico-motorie   e'   subordinata   ad   una   preventiva
comunicazione al comune competente per territorio. 
  2. La comunicazione contiene: 
  a) la denominazione dell'impianto,  la  titolarita',  le  tipologie
delle attivita' che si possono svolgere, il rapporto  spazio  utente,
la sede e il periodo di apertura; 
  b)  la  dichiarazione  relativa  alla  sussistenza  dei   requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia,  d'igiene  e
di pubblica sicurezza; 
  c) la dichiarazione relativa alla conformita' dell'impianto e delle
attrezzature al regolamento del CONI; 
  d)  la  dichiarazione  relativa  alla  stipula   di   una   polizza
assicurativa a favore  degli  utenti  dell'impianto  per  gli  eventi
dannosi comunque connessi allo svolgimento delle attivita' effettuate
all'interno dell'impianto stesso; 
  e) la dichiarazione relativa all'impiego ed alla presenza  costante
di un soggetto in possesso di laurea in  Scienze  motorie  o  diploma
ISEF ovvero di titolo di studio equipollente; 
  f) l'indicazione di un medico specializzato in medicina dello sport
o in cardiologia in qualita' di responsabile sanitario. 
  3. La comunicazione indica, inoltre, le attivita' e le attrezzature
consentite  nonche'  il  numero  massimo  ammissibile  di  praticanti
simultaneamente presenti nell'impianto. 
  4. La variazione dei dati di cui  al  comma  2  e'  comunicata  dal
titolare dell'impianto al comune competente.