Art. 8 
 
              Sospensione e interruzione dell'attivita' 
 
  1.  Il  comune,  accertate  gravi  irregolarita'  nella  conduzione
dell'attivita',  o  nella  mancata  presenza  di  tutte   le   figure
nell'organico previste dalla presente legge, o nel caso in cui  venga
meno la rispondenza dello stato dell'impianto ai requisiti  stabiliti
per l'esercizio delle  attivita'  dalle  vigenti  norme  previste  in
materia edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza, puo' sospendere,
anche parzialmente, le attivita' delle  strutture  e  degli  impianti
fino a  novanta  giorni,  trascorsi  i  quali,  in  caso  di  mancato
adeguamento, puo' procedere all'interruzione dell'attivita'. 
  2. In caso di reiterata violazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 1, il comune dispone la chiusura dell'impianto.