Art. 9 
 
              Obbligo di stipulare polizze assicurative 
 
  1. Gli esercenti  delle  strutture  e  degli  impianti  in  cui  si
svolgono attivita' fisico-motorie stipulano  polizze  assicurative  a
favore di tutti gli utenti e degli istruttori, a copertura di  eventi
dannosi comunque  riconducibili  alle  attivita'  svolte  all'interno
degli stessi impianti.