Art. 4 Disabilita' grave 1. Per "disabili gravi" si intendono le persone con disabilita' in possesso della certificazione di situazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Per "persone con disabilita' media, grave o non autosufficiente" si intendono, comunque, le persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). La condizione di "non autosufficienza" e' altresi' accertabile dall'Unita' di valutazione multidimensionale. 2. Per "disabili privi del sostegno familiare" si intendono i disabili, che abbiano perso il sostegno per decesso o per malattia o per abbandono di tutti i familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice civile, inteso come assenza naturale e giuridica o come ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, previo accertamento di tale condizione da parte del Servizio sociale professionale e/o dell'Unita' di valutazione multidimensionale. Per i disabili non rientranti in tale casistica, si applicano le tariffe e le percentuali gia' stabilite per i disabili a seconda della fascia di appartenenza.