Art. 4 
 
                          Disabilita' grave 
 
  1. Per "disabili gravi" si intendono le persone con disabilita'  in
possesso della certificazione di  situazione  di  gravita'  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  3,  della  legge  104/1992.  Per  "persone  con
disabilita'  media,  grave  o  non  autosufficiente"  si   intendono,
comunque, le persone per le  quali  sia  stata  accertata  una  delle
condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre  2013
(Regolamento   concernente   la   revisione   delle   modalita'    di
determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell'Indicatore  della
situazione economica  equivalente  (ISEE)).  La  condizione  di  "non
autosufficienza" e' altresi' accertabile dall'Unita'  di  valutazione
multidimensionale. 
  2. Per "disabili privi  del  sostegno  familiare"  si  intendono  i
disabili, che abbiano perso il sostegno per decesso o per malattia  o
per abbandono di tutti i familiari  tenuti  agli  alimenti  ai  sensi
dell'art. 433 del Codice  civile,  inteso  come  assenza  naturale  e
giuridica  o  come  ogni  altra  condizione  ad  essa  giuridicamente
assimilabile, previo accertamento di tale  condizione  da  parte  del
Servizio  sociale  professionale  e/o  dell'Unita'   di   valutazione
multidimensionale. Per i disabili non rientranti in  tale  casistica,
si applicano le  tariffe  e  le  percentuali  gia'  stabilite  per  i
disabili a seconda della fascia di appartenenza.