Art. 5 Compartecipazione alla spesa da parte del Comune e criteri di applicazione dell'ISEE 1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e del relativo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 (Supplemento ordinario n. 87) del 17 novembre 2014 si determina la compartecipazione alla spesa da parte del Comune. 2. Le soglie ISEE per la compartecipazione alla spesa da parte del Comune della quota sociale giornaliera residenziale e semiresidenziale sono fissate in 3 tipologie: a) non superiore a € 13.000,00 per adulti disabili non coniugati e senza figli con reddito ISEE riferito al solo assistito; b) non superiore a € 20.000,00 per adulti disabili (coniugati e/o con figli) e anziani non autosufficienti (coniugati e/o con figli) con reddito ISEE riferito al nucleo familiare ristretto (art. 6, comma 2, d.p.c.m. 159/2013); c) non superiore a € 30.000,00 per minori con disabilita' con reddito ISEE riferito al nucleo familiare. 3. Nel caso in cui il nucleo familiare ristretto di cui alla tipologia 2, del successivo comma 5, sia monoreddito, poiche' con l'ingresso in struttura residenziale di un suo componente possono insorgere difficolta' economiche tali da non consentire al coniuge e/o al figlio convivente, privo di redditi sufficienti, di vivere autonomamente, si applica all'assistito una soglia di esenzione incrementata del 50% (€ 30.000,00). Conseguentemente gli scaglioni individuati al successivo comma 5 seguono lo stesso criterio della tipologia 3. 4. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilita' di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del d.p.c.m.159/2013, se piu' favorevoli per il beneficiario. 5. Per il calcolo dell'ammontare della compartecipazione dovuta dall'assistito nei casi in cui la valutazione della sua situazione economica sia superiore ai valori sopra determinati, si applica il metodo della progressivita' lineare sulla base dei scaglioni di ISEE, secondo quanto previsto nelle successive tabelle distinte per tipologia. Parte di provvedimento in formato grafico