Art. 5 
 
                Compartecipazione alla spesa da parte 
           del Comune e criteri di applicazione dell'ISEE 
 
  1. In attuazione del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 159 del  5  dicembre  2013  (Regolamento  concernente  la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e  del
relativo decreto del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
del 7 novembre 2014,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  267
(Supplemento ordinario n. 87) del 17 novembre 2014  si  determina  la
compartecipazione alla spesa da parte del Comune. 
  2. Le soglie ISEE per la compartecipazione alla spesa da parte  del
Comune   della   quota    sociale    giornaliera    residenziale    e
semiresidenziale sono fissate in 3 tipologie: 
    a) non superiore a € 13.000,00 per adulti disabili non  coniugati
e senza figli con reddito ISEE riferito al solo assistito; 
    b) non superiore a € 20.000,00 per adulti disabili (coniugati e/o
con figli) e anziani non autosufficienti (coniugati  e/o  con  figli)
con reddito ISEE riferito al  nucleo  familiare  ristretto  (art.  6,
comma 2, d.p.c.m. 159/2013); 
    c) non superiore a € 30.000,00 per  minori  con  disabilita'  con
reddito ISEE riferito al nucleo familiare. 
  3. Nel caso in cui  il  nucleo  familiare  ristretto  di  cui  alla
tipologia 2, del successivo comma 5,  sia  monoreddito,  poiche'  con
l'ingresso in struttura residenziale di  un  suo  componente  possono
insorgere difficolta' economiche tali da non  consentire  al  coniuge
e/o al figlio convivente, privo di  redditi  sufficienti,  di  vivere
autonomamente, si  applica  all'assistito  una  soglia  di  esenzione
incrementata del 50% (€ 30.000,00).  Conseguentemente  gli  scaglioni
individuati al successivo comma 5 seguono lo  stesso  criterio  della
tipologia 3. 
  4. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilita' di  costituire  il
nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui  all'art.  3  del
d.p.c.m.159/2013, se piu' favorevoli per il beneficiario. 
  5. Per il calcolo  dell'ammontare  della  compartecipazione  dovuta
dall'assistito nei casi in cui la valutazione  della  sua  situazione
economica sia superiore ai valori sopra determinati,  si  applica  il
metodo della progressivita' lineare sulla base dei scaglioni di ISEE,
secondo  quanto  previsto  nelle  successive  tabelle  distinte   per
tipologia. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico