Art. 7 
 
                 Prestazioni in regime residenziale 
 
  1. Le  prestazioni  e  le  indennita'  di  natura  previdenziale  e
assistenziale percepite dall'utente per le sue esigenze di assistenza
e accompagnamento sono utilizzate per il  pagamento  della  quota  di
compartecipazione, fatta salva  la  "quota  garantita"  del  20%  del
trattamento   minimo   pensionistico   I.N.P.S.,   da   lasciare   in
disponibilita' all'assistito, dal momento che la prestazione di  tipo
residenziale prevede una  totale  presa  in  carico  dello  stesso  e
comunque  fino  alla  concorrenza   massima   della   quota   sociale
corrispondente.  L'utente  compartecipa  alla  spesa  attraverso   il
versamento   integrale    anche    dell'eventuale    indennita'    di
accompagnamento e di ogni altra indennita' o  prestazione  di  natura
previdenziale e assistenziale, percepita per il soddisfacimento delle
sue esigenze di accompagnamento e assistenza. Laddove  l'utilizzo  di
queste risorse non vada a coprire l'intero costo della quota sociale,
la compartecipazione sulla parte residuale  e'  calcolata  attraverso
l'ISEE con le modalita' descritte all'art. 5. 
  2. Nel caso in cui la quota come determinata al comma  1  a  carico
dell'utente non fosse sufficiente al  pagamento  della  spesa  a  suo
carico, cosi' come stabilita  nei  decreti  commissariali,  la  quota
residua viene pagata dal Comune di  residenza,  se  il  reddito  ISEE
netto finale risulta  inferiore  alle  soglie  fissate  per  l'intero
importo residuo oppure, nel caso di  superamento  delle  soglie,  con
l'applicazione - sull'importo residuo - degli  scaglioni  secondo  la
percentuale di cui alla tabella dell'art. 5. 
  3. Laddove l'utente disabile o non autosufficiente  avente  diritto
all'indennita' di accompagnamento  o  di  altro  assegno  finalizzato
all'assistenza non riceva l'assegno mensile o per  averlo  sospeso  o
per  non  aver  mai  presentato  domanda,  la  struttura  accreditata
ospitante e  i  familiari  o  tutori  o  amministratori  di  sostegno
dell'assistito devono assistere l'utente per ripristinare o  attivare
presso l'I.N.P.S. l'erogazione dell'indennita' di accompagnamento e/o
di altro  assegno  previsto  per  il  beneficiario,  a  pena  di  non
riconoscimento della compartecipazione da  parte  del  Comune  e  del
rimborso da parte della Regione  su  tale  quota.  Il  ritardo  o  la
mancata conferma del diritto  all'indennita'  di  accompagnamento  da
parte dell'I.N.P.S. sara' oggetto di verifica da  parte  del  Comune,
dell'Azienda A.S.L. e della Regione sull'effettiva esigibilita' della
prestazione richiesta. 
  4. Nel caso dell'utente minorenne accolto  a  regime  residenziale,
qualora il reddito annuale ISEE del nucleo  familiare  sia  inferiore
alla soglia prevista  dall'art.  5,  il  Comune  copre  la  quota  di
compartecipazione  dell'utente   per   l'intero   importo,   detratta
l'indennita' di accompagnamento ed eventuali altri assegni  percepiti
dal minore, che  concorrono  al  pagamento  della  compartecipazione,
fermo  restando  il  diritto  alla  quota  garantita.  Nel  caso   di
superamento della soglia minima, il Comune applichera' gli  scaglioni
di  progressivita'  della  compartecipazione   per   i   minori   con
disabilita',  come  definiti   all'art.   5.   La   compartecipazione
dell'utente minorenne non si applica nel caso  di  ricovero  disposto
dall'Autorita' giudiziaria.