Art. 7 Prestazioni in regime residenziale 1. Le prestazioni e le indennita' di natura previdenziale e assistenziale percepite dall'utente per le sue esigenze di assistenza e accompagnamento sono utilizzate per il pagamento della quota di compartecipazione, fatta salva la "quota garantita" del 20% del trattamento minimo pensionistico I.N.P.S., da lasciare in disponibilita' all'assistito, dal momento che la prestazione di tipo residenziale prevede una totale presa in carico dello stesso e comunque fino alla concorrenza massima della quota sociale corrispondente. L'utente compartecipa alla spesa attraverso il versamento integrale anche dell'eventuale indennita' di accompagnamento e di ogni altra indennita' o prestazione di natura previdenziale e assistenziale, percepita per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e assistenza. Laddove l'utilizzo di queste risorse non vada a coprire l'intero costo della quota sociale, la compartecipazione sulla parte residuale e' calcolata attraverso l'ISEE con le modalita' descritte all'art. 5. 2. Nel caso in cui la quota come determinata al comma 1 a carico dell'utente non fosse sufficiente al pagamento della spesa a suo carico, cosi' come stabilita nei decreti commissariali, la quota residua viene pagata dal Comune di residenza, se il reddito ISEE netto finale risulta inferiore alle soglie fissate per l'intero importo residuo oppure, nel caso di superamento delle soglie, con l'applicazione - sull'importo residuo - degli scaglioni secondo la percentuale di cui alla tabella dell'art. 5. 3. Laddove l'utente disabile o non autosufficiente avente diritto all'indennita' di accompagnamento o di altro assegno finalizzato all'assistenza non riceva l'assegno mensile o per averlo sospeso o per non aver mai presentato domanda, la struttura accreditata ospitante e i familiari o tutori o amministratori di sostegno dell'assistito devono assistere l'utente per ripristinare o attivare presso l'I.N.P.S. l'erogazione dell'indennita' di accompagnamento e/o di altro assegno previsto per il beneficiario, a pena di non riconoscimento della compartecipazione da parte del Comune e del rimborso da parte della Regione su tale quota. Il ritardo o la mancata conferma del diritto all'indennita' di accompagnamento da parte dell'I.N.P.S. sara' oggetto di verifica da parte del Comune, dell'Azienda A.S.L. e della Regione sull'effettiva esigibilita' della prestazione richiesta. 4. Nel caso dell'utente minorenne accolto a regime residenziale, qualora il reddito annuale ISEE del nucleo familiare sia inferiore alla soglia prevista dall'art. 5, il Comune copre la quota di compartecipazione dell'utente per l'intero importo, detratta l'indennita' di accompagnamento ed eventuali altri assegni percepiti dal minore, che concorrono al pagamento della compartecipazione, fermo restando il diritto alla quota garantita. Nel caso di superamento della soglia minima, il Comune applichera' gli scaglioni di progressivita' della compartecipazione per i minori con disabilita', come definiti all'art. 5. La compartecipazione dell'utente minorenne non si applica nel caso di ricovero disposto dall'Autorita' giudiziaria.