Art. 2
Sostituzione dell'art. 86-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. L'art. 86-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 e' sostituito dal
seguente
"Art. 86-quinquies (Importo del rimborso spese e modalita'
particolari di erogazione dello stesso). - 1. L'importo forfetario a
titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non puo' essere
inferiore a 500,00 euro mensili lordi.
2. Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti
pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o di
progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati
da soggetti privati, l'importo forfetario a titolo di rimborso spese
di cui al comma 1 puo' essere corrisposto dai soggetti finanziatori,
in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo
con il soggetto ospitante.".