Art. 2 
 
     Sostituzione dell'art. 86-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 
 
  1. L'art. 86-quinquies del d.p.g.r.  47/R/2003  e'  sostituito  dal
seguente 
  "Art.  86-quinquies  (Importo  del  rimborso  spese   e   modalita'
particolari di erogazione dello stesso). - 1. L'importo forfetario  a
titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non  puo'  essere
inferiore a 500,00 euro mensili lordi. 
  2. Nel  caso  di  progetti  di  tirocinio  finanziati  da  soggetti
pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o  di
progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati
da soggetti privati, l'importo forfetario a titolo di rimborso  spese
di cui al comma 1 puo' essere corrisposto dai soggetti  finanziatori,
in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in  accordo
con il soggetto ospitante.".