Art. 4
Modifiche all'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. All'alinea del comma 1 dell'art. 86-nonies del d.p.g.r.
47/R/2003, le parole "attivabili annualmente" sono sostituite dalle
seguenti: "contemporaneamente in essere"
2 La lettera a) del comma 1 dell'art. 86-nonies del d.p g r.
47/R/2003 e' sostituita dalla seguente:
"a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo
indeterminato non e' consentita l'attivazione di tirocini, salvo che
nei seguenti casi, per i quali e' consentito un tirocinante:
1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e
tradizionale operanti nei settori indicati nell'art. 8 e
nell'allegato A del regolamento emanato con. decreto del Presidente
della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di
attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in.
materia di artigianato");
2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti
nella sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende
agricole, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 luglio 2007,
n. 45 (Norme in. materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e
di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non.
abbia ad oggetto le attivita' di cui alla legge regionale 23 giugno
2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche e delle
fattorie didattiche in Toscana);
3) per le imprese "start-up innovative" di cui all'art. 25,
comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che risultino iscritte nella
sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'art. 25,
comma 8 del d.l. 179/2012;"
3 All'alinea del comma 3 dell'art. 86-nonies del d.p g r.
47/R/2003, le parole "attivabili annualmente" sono sostituite dalle
seguenti: "contemporaneamente in essere".
4. Il comma 4 dell'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 e'
abrogato.