Art. 5
Modifiche all'art. 86-undecies del d.p.g.r. 47/R/2003
1. Dopo il comma 1 dell'art. 86-undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 e'
aggiunto il seguente:
"1-bis. La Regione effettua una valutazione con periodicita' almeno
annuale degli esiti occupazionali dei tirocini, che viene trasmessa
alla Commissione consiliare competente, alla Commissione regionale
permanente tripartita e al Comitato di coordinamento istituzionale.".
Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 31 marzo 2015
ROSSI