Art. 5 
 
        Modifiche all'art. 86-undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 86-undecies del d.p.g.r. 47/R/2003  e'
aggiunto il seguente: 
  "1-bis. La Regione effettua una valutazione con periodicita' almeno
annuale degli esiti occupazionali dei tirocini, che  viene  trasmessa
alla Commissione consiliare competente,  alla  Commissione  regionale
permanente tripartita e al Comitato di coordinamento istituzionale.". 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della  Regione  Toscana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. 
    Firenze, 31 marzo 2015 
 
                                ROSSI