Art. 2 
 
                        Comitato di indirizzo 
 
  1.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'   dell'Osservatorio   e'
istituito un comitato di indirizzo. 
  2. Il comitato d'indirizzo svolge le funzioni di  cui  all'art.  1,
funzioni consultive e di proposta e funzioni di programmazione  della
propria attivita'. Il comitato, inoltre, promuove forme di raccordo e
di collaborazione con gli  organismi  e  le  strutture  che  svolgono
funzioni analoghe. 
  3. Il comitato d'indirizzo e' nominato dal Consiglio regionale. 
  4. Il comitato d'indirizzo e' composto da: 
      a) due consiglieri, di cui uno con funzioni di presidente; 
      b) un rappresentante della Giunta regionale; 
      c)  cinque  rappresentanti  degli  enti  locali  designati  dal
Consiglio delle autonomie locali (CAL); 
      d) cinque esperti  nelle  tematiche  attinenti  al  tema  della
legalita', scelti tra quelli designati  dalle  seguenti  associazioni
antimafia toscane: 
  Associazione Libera Toscana, Associazione  tra  i  familiari  delle
vittime di Via dei Georgofili, Comitato toscano contro  le  ecomafie,
Fondazione Caponnetto, Fondazione Toscana prevenzione usura; 
      e)   tre   rappresentanti   designati   congiuntamente    delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente  rappresentative
a livello regionale; 
      f)   due   rappresentanti   designati   congiuntamente    delle
organizzazioni rappresentative delle imprese e  delle  cooperative  a
livello regionale; 
      g) due rappresentanti  designati  dalla  Commissione  regionale
dell'Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana. 
  5. Previa intesa con le  rispettive  amministrazioni,  possono  far
parte del comitato di indirizzo  rappresentanti  delle  prefetture  -
uffici territoriali del  Governo  della  Toscana,  rappresentanti  di
organi  periferici  delle  amministrazioni  statali   dislocate   sul
territorio regionale, e i magistrati in rappresentanza dei tribunali,
della Corte d'appello e delle procure della Repubblica aventi sede  o
competenza territoriale in Toscana. 
  6. Per tutto quanto non previsto dai commi 4 e 5, si  applicano  le
disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n.  5  (Norme  in
materia  di  nomine  e  designazioni  e  di  rinnovo   degli   organi
amministrativi di competenza della Regione). 
  7. Il comitato di  indirizzo  e'  regolarmente  costituito  e  puo'
operare quando sono effettuate le nomine del Consiglio regionale  che
garantiscano la presenza di almeno tredici membri. 
  8. La partecipazione alle sedute del comitato  di  indirizzo  e'  a
titolo gratuito. 
  9.  Il  supporto  amministrativo  al  comitato  di   indirizzo   e'
assicurato dal Consiglio regionale. 
  10. Il comitato di indirizzo stabilisce con regolamento interno  le
modalita' del suo funzionamento.