Art. 2 Comitato di indirizzo 1. Per lo svolgimento delle attivita' dell'Osservatorio e' istituito un comitato di indirizzo. 2. Il comitato d'indirizzo svolge le funzioni di cui all'art. 1, funzioni consultive e di proposta e funzioni di programmazione della propria attivita'. Il comitato, inoltre, promuove forme di raccordo e di collaborazione con gli organismi e le strutture che svolgono funzioni analoghe. 3. Il comitato d'indirizzo e' nominato dal Consiglio regionale. 4. Il comitato d'indirizzo e' composto da: a) due consiglieri, di cui uno con funzioni di presidente; b) un rappresentante della Giunta regionale; c) cinque rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL); d) cinque esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalita', scelti tra quelli designati dalle seguenti associazioni antimafia toscane: Associazione Libera Toscana, Associazione tra i familiari delle vittime di Via dei Georgofili, Comitato toscano contro le ecomafie, Fondazione Caponnetto, Fondazione Toscana prevenzione usura; e) tre rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale; f) due rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale; g) due rappresentanti designati dalla Commissione regionale dell'Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana. 5. Previa intesa con le rispettive amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo rappresentanti delle prefetture - uffici territoriali del Governo della Toscana, rappresentanti di organi periferici delle amministrazioni statali dislocate sul territorio regionale, e i magistrati in rappresentanza dei tribunali, della Corte d'appello e delle procure della Repubblica aventi sede o competenza territoriale in Toscana. 6. Per tutto quanto non previsto dai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). 7. Il comitato di indirizzo e' regolarmente costituito e puo' operare quando sono effettuate le nomine del Consiglio regionale che garantiscano la presenza di almeno tredici membri. 8. La partecipazione alle sedute del comitato di indirizzo e' a titolo gratuito. 9. Il supporto amministrativo al comitato di indirizzo e' assicurato dal Consiglio regionale. 10. Il comitato di indirizzo stabilisce con regolamento interno le modalita' del suo funzionamento.