Art. 3 Rete degli osservatori regionali della legalita' 1. L'Osservatorio, per dare maggiore impulso ed efficacia alla propria azione, puo' promuovere presso gli enti locali l'istituzione di osservatori della legalita', ove non gia' istituiti, e la costituzione di una rete tra gli stessi. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 3 aprile 2015 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 marzo 2015. (Omissis).