Art. 3 
 
          Rete degli osservatori regionali della legalita' 
 
  1. L'Osservatorio, per dare  maggiore  impulso  ed  efficacia  alla
propria azione, puo' promuovere presso gli enti locali  l'istituzione
di  osservatori  della  legalita',  ove  non  gia'  istituiti,  e  la
costituzione di una rete tra gli stessi. 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 3 aprile 2015 
 
                                ROSSI 
 
La presente legge e' stata  approvata dal Consiglio  regionale  nella
seduta del 24 marzo 2015. 
(Omissis).