(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  23
                         del 22 aprile 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Art. 1 - Oggetto 
  Art. 2 - Definizioni 
  Art. 3 - Sistema informativo del catasto  delle  infrastrutture  di
rete 
  Art. 4 - Obblighi informativi 
  Art. 5 - Accesso ai finanziamenti e sanzioni 
  Art. 6 - Disposizioni di attuazione 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma secondo, lettera r), e comma quarto,  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto; 
  Vista la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle  infrastrutture
critiche europee e alla valutazione della necessita'  di  migliorarne
la protezione; 
  Vista   la   comunicazione   COM   (2010)245   definitivo/2   della
Commissione, del 26 agosto 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato  delle  regioni
"Un'agenda digitale europea"; 
  Vista la comunicazione COM(2012)784 definitivo  della  Commissione,
del 18  dicembre  2012,  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio,  al
Comitato economico e sociale europeo  e  al  Comitato  delle  regioni
"Agenda digitale per l'Europa - Le tecnologie  digitali  come  motore
della crescita europea"; 
  Vista  la  direttiva  2014/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita'; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (Codice
dell'amministrazione digitale); 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  delle  Aree  urbane  del  3   marzo   1999   (Razionale
sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici); 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti
di avvio del piano "Destinazione Italia", per il  contenimento  delle
tariffe  elettriche  e  del  gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure  per  la
realizzazione di opere  pubbliche  ed  EXPO  2015),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  9,  in  particolare
l'art. 6; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133  (Misure  urgenti
per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,
la  digitalizzazione  del  Paese,  la  semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge  11
novembre 2014, n. 164, in particolare gli articoli 6, 6-bis e 6-ter; 
  Vista  la  legge  regionale  26  gennaio  2004,  n.  1  (Promozione
dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e
della  conoscenza  nel  sistema  regionale.  Disciplina  della  "Rete
telematica regionale toscana"); 
  Vista la legge regionale 5 ottobre 2009,  n.  54  (Istituzione  del
sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il
coordinamento delle infrastrutture e  dei  servizi  per  lo  sviluppo
della societa' dell'informazione e della conoscenza); 
  Considerato quanto segue: 
  1. La normativa europea e  la  normativa  nazionale  hanno  dettato
disposizioni tese a conseguire una mappatura delle infrastrutture  di
rete presenti nel territorio, in  particolare  nel  sottosuolo,  e  a
permettere la conoscenza delle informazioni relative, utili a tutti i
soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione di reti  di
comunicazione a banda larga e ultra-larga, in modo  da  facilitare  e
incentivare l'installazione delle  stesse,  attraverso  una  corretta
pianifcazione e un efficace coordinamento, promuovendo e  accrescendo
l'uso delle infrastrutture esistenti e consentendo  un  dispiegamento
piu' efficiente delle nuove infrastrutture,  abbattendo  i  costi  di
installazione e riducendo l'impatto ambientale; 
  2. In conformita' con la normativa europea e nazionale in  materia,
la Regione  Toscana,  nel  quadro  delle  disposizioni  regionali  in
materia  di  sviluppo  della  societa'  dell'informazione,  quali  in
particolare la l.r. 1/2004 e la l.r. 54/2009, con la presente  legge,
disciplina  le  modalita'   attraverso   le   quali   assicurare   la
disponibilita'  in  modalita'  digitale  dei   dati   relativi   alle
infrastrutture di rete, al fine di perseguire  un  corretto  uso  del
sottosuolo  e  accrescere  l'efficienza  d'uso  delle  infrastrutture
esistenti, agevolando e coordinando lo scambio di informazioni per la
realizzazione delle infrastrutture per la fornitura  e  distribuzione
dei servizi di rete e, in  modo  particolare,  la  posa  della  fibra
ottica per le comunicazioni elettroniche a  banda  larga  e  a  banda
ultra-larga; 
  3. Gli obiettivi relativi alla  banda  larga  e  ultra-larga  posti
dall'Agenda digitale europea, dall'Agenda  digitale  italiana  e  dal
programma  relativo  alle  politiche  di  sviluppo   della   societa'
dell'informazione  a  livello  regionale  necessitano,   per   essere
perseguiti,  di  una   mappatura   completa   e   dettagliata   delle
infrastrutture di rete presenti nel territorio e, in particolare, nel
sottosuolo, che permetta di acquisire non solo informazioni spaziali,
ma anche dati  inerenti  gli  aspetti  tecnici,  la  tipologia  e  la
qualita' dei  servizi  offerti  per  permettere  di  programmare  gli
interventi di scavo e  garantire  il  riordino  dei  servizi  stessi,
facilitandone l'ispezione e la  manutenzione,  minimizzando  costi  e
tempi di realizzazione. 
  4. Per realizzare un  quadro  conoscitivo  completo  e  dettagliato
delle  infrastrutture  di  rete  presenti  nel   territorio   e,   in
particolare, nel sottosuolo, la  Regione  Toscana,  con  la  presente
legge,  istituisce  il  sistema   informativo   del   catasto   delle
infrastrutture di rete, quale banca dati regionale; 
  5. Al fine di istituire e aggiornare  il  sistema  informativo  del
catasto  delle  infrastrutture  di  rete,  sono   previsti   obblighi
informativi a carico dei soggetti pubblici e privati detentori  delle
relative informazioni; i soggetti pubblici e le aziende che  svolgono
servizi  pubblici  hanno  accesso  alle  informazioni  contenute  nel
sistema informativo rilevanti per  lo  svolgimento  delle  rispettive
attivita'; 
  6. In considerazione della necessita' di acquisire le  informazioni
relative alle infrastrutture di rete per avere un quadro  conoscitivo
strategico, completo e  dettagliato,  necessario  a  raggiungere  gli
obiettivi relativi alla banda larga e  ultra-larga  posti  a  livello
europeo e nazionale e a combattere il divario digitale,  il  rispetto
delle disposizioni della presente legge viene  collegato  all'accesso
ai finanziamenti previsti dalla l.r. 1/2004 e dal  programma  di  cui
all'art. 7 della stessa l.r. 1/2004 e sono disposte sanzioni, in caso
di inosservanza degli obblighi informativi previsti; 
 
                               Approva 
 
  la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente legge disciplina le modalita' attraverso le quali la
Regione Toscana assicura la disponibilita' in modalita' digitale  dei
dati relativi alle infrastrutture di rete presenti nel territorio, al
fine di perseguire un  corretto  uso  del  sottosuolo,  promuovere  e
accrescere  l'efficienza  d'uso   delle   infrastrutture   esistenti,
agevolare  e  coordinare  lo   scambio   di   informazioni   per   la
realizzazione  delle   infrastrutture   per   la   fornitura   e   la
distribuzione dei servizi di rete e, in  modo  particolare,  la  posa
della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga  e
a banda ultra-larga.