(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 22 aprile 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete Art. 4 - Obblighi informativi Art. 5 - Accesso ai finanziamenti e sanzioni Art. 6 - Disposizioni di attuazione PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma secondo, lettera r), e comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto; Vista la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita' di migliorarne la protezione; Vista la comunicazione COM (2010)245 definitivo/2 della Commissione, del 26 agosto 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'agenda digitale europea"; Vista la comunicazione COM(2012)784 definitivo della Commissione, del 18 dicembre 2012, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Agenda digitale per l'Europa - Le tecnologie digitali come motore della crescita europea"; Vista la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle Aree urbane del 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici); Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in particolare l'art. 6; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in particolare gli articoli 6, 6-bis e 6-ter; Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"); Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza); Considerato quanto segue: 1. La normativa europea e la normativa nazionale hanno dettato disposizioni tese a conseguire una mappatura delle infrastrutture di rete presenti nel territorio, in particolare nel sottosuolo, e a permettere la conoscenza delle informazioni relative, utili a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione di reti di comunicazione a banda larga e ultra-larga, in modo da facilitare e incentivare l'installazione delle stesse, attraverso una corretta pianifcazione e un efficace coordinamento, promuovendo e accrescendo l'uso delle infrastrutture esistenti e consentendo un dispiegamento piu' efficiente delle nuove infrastrutture, abbattendo i costi di installazione e riducendo l'impatto ambientale; 2. In conformita' con la normativa europea e nazionale in materia, la Regione Toscana, nel quadro delle disposizioni regionali in materia di sviluppo della societa' dell'informazione, quali in particolare la l.r. 1/2004 e la l.r. 54/2009, con la presente legge, disciplina le modalita' attraverso le quali assicurare la disponibilita' in modalita' digitale dei dati relativi alle infrastrutture di rete, al fine di perseguire un corretto uso del sottosuolo e accrescere l'efficienza d'uso delle infrastrutture esistenti, agevolando e coordinando lo scambio di informazioni per la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e distribuzione dei servizi di rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga e a banda ultra-larga; 3. Gli obiettivi relativi alla banda larga e ultra-larga posti dall'Agenda digitale europea, dall'Agenda digitale italiana e dal programma relativo alle politiche di sviluppo della societa' dell'informazione a livello regionale necessitano, per essere perseguiti, di una mappatura completa e dettagliata delle infrastrutture di rete presenti nel territorio e, in particolare, nel sottosuolo, che permetta di acquisire non solo informazioni spaziali, ma anche dati inerenti gli aspetti tecnici, la tipologia e la qualita' dei servizi offerti per permettere di programmare gli interventi di scavo e garantire il riordino dei servizi stessi, facilitandone l'ispezione e la manutenzione, minimizzando costi e tempi di realizzazione. 4. Per realizzare un quadro conoscitivo completo e dettagliato delle infrastrutture di rete presenti nel territorio e, in particolare, nel sottosuolo, la Regione Toscana, con la presente legge, istituisce il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, quale banca dati regionale; 5. Al fine di istituire e aggiornare il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, sono previsti obblighi informativi a carico dei soggetti pubblici e privati detentori delle relative informazioni; i soggetti pubblici e le aziende che svolgono servizi pubblici hanno accesso alle informazioni contenute nel sistema informativo rilevanti per lo svolgimento delle rispettive attivita'; 6. In considerazione della necessita' di acquisire le informazioni relative alle infrastrutture di rete per avere un quadro conoscitivo strategico, completo e dettagliato, necessario a raggiungere gli obiettivi relativi alla banda larga e ultra-larga posti a livello europeo e nazionale e a combattere il divario digitale, il rispetto delle disposizioni della presente legge viene collegato all'accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 1/2004 e dal programma di cui all'art. 7 della stessa l.r. 1/2004 e sono disposte sanzioni, in caso di inosservanza degli obblighi informativi previsti; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge disciplina le modalita' attraverso le quali la Regione Toscana assicura la disponibilita' in modalita' digitale dei dati relativi alle infrastrutture di rete presenti nel territorio, al fine di perseguire un corretto uso del sottosuolo, promuovere e accrescere l'efficienza d'uso delle infrastrutture esistenti, agevolare e coordinare lo scambio di informazioni per la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e la distribuzione dei servizi di rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga e a banda ultra-larga.