Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge, si intende per: 
    a) infrastruttura  di  rete  un  manufatto  per  la  fornitura  e
distribuzione dei servizi di rete, quali a titolo esemplificativo: 
      1) reti di acquedotti; 
      2) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e
reflue urbane; 
      3) reti elettriche di trasporto e distribuzione e  per  servizi
stradali; 
      4) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e
i cablaggi di servizi particolari; 
      5) reti di teleriscaldamento; 
      6) condutture di distribuzione del gas; 
    b)  banda  larga:  la  rete  di  accesso  in  grado  di   fornire
applicazioni, contenuti, servizi e  di  consentire  l'utilizzo  delle
tecnologie digitali ad elevati livelli di interattivita'  e  comunque
in grado di supportare velocita' superiori a 2 Mbit/s; 
    c)  banda  ultra  larga:  indicata  anche  come  rete  NGN  (Next
Generation  Network)  o  anche  come  NGAN  (Next  Generation  Access
Network), e' la rete di accesso in  grado  di  fornire  applicazioni,
contenuti, servizi  con  caratteristiche  piu'  avanzate  rispetto  a
quelli forniti tramite le reti a banda larga e comunque in  grado  di
supportare velocita' superiori a 30 Mbit/s; 
    d) gestore: il soggetto che si occupa dell'erogazione dei servizi
o che  opera  per  mantenere  nel  tempo  il  corretto  funzionamento
dell'infrastruttura di rete la gestione  comprende  la  realizzazione
degli  investimenti  infrastrutturali  destinati  all'ampliamento   e
potenziamento  di  reti  e  impianti,  nonche'  gli   interventi   di
ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le
caratteristiche funzionali; 
    e) titolare: il proprietario dell'infrastruttura di rete.